finanziamenti per le aziende

Trasferimento di denaro contante: cosa bisogna sapere?

La normativa antiriciclaggio è un argomento di estrema importanza, che tutti gli imprenditori e non solo, dovrebbero conoscere alla perfezione! Può capitare, a causa di una scarsa consapevolezza, di commettere errori spesso piuttosto gravi. Ecco perché oggi ho deciso di parlarvi dei limiti e dei divieti sull’uso del contante!

Il limite all’uso del contante dall’1 gennaio 2016:

Come tutti ben sapranno, con decorrenza 1 gennaio 2016 la soglia per le transazioni in contanti è aumentata a 2.999 euro.

Restano invariate le regole:

  • Sull’utilizzo degli assegni bancari, postali e/o circolari d’importo uguale o superiore a euro 1.000, questi ultimi possono essere emessi soltanto con apposizione della clausola di non trasferibilità;
  • Sul pagamento dei modelli F24 allo sportello bancario o postale: possono essere pagati in contanti solo per importi inferiori a euro 1.000;
  • Il servizio di rimessa diretta (c.d. money transfer) la soglia resta di 999,99 euro.

 Otre ai divieti sopra indicati è vietato:

  • Trasferire il denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro 3.000;
  • Trasferire il denaro anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Non costituisce violazione:

  • La pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, frutto di ordinaria dilazione di pagamento, dove sussiste un accordo preventivo tra le parti. Rispettando sempre il limite di 2.999 euro;
  • Il pagamento di due acconti in contanti sullo stipendio al dipendente purché la somma non superi i 2.999 euro.

 

Ti è piaciuto l’articolo o hai domande? Lasciaci un commento qui sotto, ti risponderemo appena possibile.

In alternativa ti ricordiamo che puoi contattarci in ogni momento tramite il nostro modulo contatti del sito, siamo a tua disposizione!

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *