TUTTO CIÓ CHE C’É DA SAPERE SULLA TREDICESIMA
Cos’è la tredicesima?
La tredicesima mensilità è uno stipendio aggiuntivo che spetta al lavoratore nel mese di dicembre ed è stato istituito per garantire una certa disponibilità economica alla famiglia in aggiunta alla normale retribuzione.
La tredicesima matura durante tutto l”anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre, e fa riferimento ai mesi durante i quali il dipendente ha svolto il suo lavoro.
Per quanto riguarda l’importo, non corrisponde ad uno stipendio pieno bensì ad una percentuale delle retribuzioni mensili percepite, che annualmente corrisponde a 1/12 del compenso lordo.
MATURAZIONE ED EROGAZIONE
Come spiegato in precedenza, la tredicesima viene liquidata annualmente a dicembre ed è riferita alle dodici mensilità; quindi se nel mese di dicembre un dipendente ottiene un passaggio di livello, uno scatto di anzianità, la tredicesima si riferirà all’ultima retribuzione. Se invece si ha un’assunzione o una cessazione, durante l’anno, essa maturerà in proporzione a quanti sono i mesi lavorati e, per la cessazione, rifacendosi al compenso in vigore al momento della conclusione del rapporto.
Ci sono poi delle particolarità:
- PART-TIME: la maturazione in questo caso è funzionale all’orario svolto se non ci sono state variazioni (di orario) in corso d’anno, mentre se ce ne sono state si procederà con la maturazione differenziata per ogni singolo mese.
- SETTORE EDILE: la caratteristica di questo settore, sempre inerente la maturazione, consiste nella differente modalità con la quale gli impiegati e gli operai percepiscono la tredicesima; i primi la riceveranno normalmente a dicembre mentre per i secondi avverrà mediante l’accantonamento mensile presso la Cassa Edile, la quale poi provvederà al pagamento.
Nel corso del rapporto lavorativo a volte si verificano delle assenze che possono determinare e non la maturazione della tredicesima mensilità.
- ASSENZE CHE DETERMINANO LA MATURAZIONE:
- congedo di maternità – paternità e relativa astensione anticipata (art. 22 decreto legislativo 151/01);
- congedo matrimoniale (regio decreto legge 1334/37);
- infortuni sul lavoro – malattia professionale;
- malattia nei limiti della conservazione del posto (verificare CCNL di riferimento);
- donazione del sangue;
- riposi giornalieri per allattamento (art. 39 DLgs. 51/01);
- cassa integrazione guadagni ad orario ridotto;
- le ferie e i permessi retribuiti;
- le festività;
- l’assemblea sindacale (nei limiti orari previsti dalla L. 300/70);
- il preavviso non lavorato e sostituito dall’indennità sostitutiva;
- il permesso per lo svolgimento di funzioni pubbliche presso i seggi elettorali;
- il congedo per cure ai lavoratori mutilati od invalidi, con una riduzione della capacità lavorativa oltre il 50% che possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni di calendario.
- ASSENZE CHE NON DETERMINANO LA AMTURAZIONE:
- Periodi di congedo parentale o assenza facoltativa successivi al puerperio o all’ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (art. 32 decreto legislativo 151/01);
- Eventuale periodo di aspettativa facoltativa dal lavoro, successivo a quello fissato dal contratto per la conservazione del posto per malattia;
- Assenza per malattia del bimbo di età inferiore ai tre anni (art. 47 decreto legislativo 151/01);
- Permessi (legge 104/92);
- Congedo per eventi particolari (art. 4 legge 53/2000);
- Congedo per adozioni internazionali (art. 27 decreto legislativo 151/01);
- Cassa integrazione guadagni a zero ore (periodi superiori a 15 giorni, vedi CCNL di riferimento);
- Aspettativa permessi non retribuiti;
- Sciopero;
- Assenze ingiustificate;
- Giorni di sospensione del lavoro dovute all’adozione di provvedimenti disciplinari;
- Servizio militare o civile (anche se ora è stato sospeso) o richiamo alle armi;
- Il congedo straordinario per assistenza ai portatori di handicap (L. 53/2000, L. 388/2000 e art. 42 del DLgs. 151/2001);
- La custodia cautelare e la detenzione;
- La partecipazione ad udienze in qualità di giudice popolare (art.3 del DPR 115/2002).
Quando l’assenza si protrae per uno o più mesi interi risulta facile effettuare le trattenute, ma se l’assenza che non genera maturazione è solo di pochi giorni od ore occorrerà procedere con il seguente calcolo:
IMPORTO DEL COMPENSO MENSILE diviso 2.080 (52 settimane da 40 ore settimanali) moltiplicato IL NUMERO DI ORE DI ASSENZA = IMPORTO DA TRATTENERE dalla erogazione della tredicesima.
La tredicesima è solitamente erogata in una soluzione unica, ma in alcuni casi è corrisposta insieme alla retribuzione corrente, come per esempio:
- Nel lavoro a domicilio;
- In caso di un’espressa previsione di un accordo di secondo livello;
- Nel lavoro intermittente.
A CHI SPETTA?
A tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro subordinato (operai – impiegati – quadri – dirigenti – apprendisti, eccetera). Viene erogata anche ai lavoratori domestici (colf e badanti).
Per i lavoratori con contratto a chiamata il rateo orario della mensilità aggiuntiva viene liquidato in aggiunta alla quota orari; quindi mese per mese e a seconda del numero di ore lavorate per effetto delle chiamate il dipendente percepirà sia la paga oraria e sia il rateo ad essa corrispondente.
CALCOLO
la tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto e si riferisce a:
- Retribuzione di fatto;
- Numero di ore, per i lavoratori pagati a ore.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Gli elementi che rientrano nel calcolo sono:
- Il minimo contrattuale;
- L’indennità di contingenza;
- Gli eventuali superminimi assorbibili e non, orari e mensili;
- Gli scatti di anzianità;
- L’eventuale terzo elemento;
- Le indennità di carattere continuativo;
- Superminimi individuali o collettivi che siano corrisposti con continuità.
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