detrazione acquisto materasso

C’è un tempo per LAVORARE… e uno per RIPOSARE!

ORARIO DI LAVORO, RIPOSI e PAUSE

DECRETO LEGISLATIVO N° 66/2003

L’orario di lavoro viene calcolato con riferimento a 4 mesi; il contratto collettivo può elevarlo a 6.

Normale: 40 ore settimanali

Massimo: 48 ore settimanali comprese le ore straordinarie

Eccezioni ai fini contrattuali del contratto collettivo:

L’orario previsto dal decreto può essere lievemente modificato riducendo quello normale e riferendolo alla durata media del lavoro in un periodo di tempo non superiore a quello annuale.

In un periodo di sette giorni si possono superare le 48 ore solo se precedentemente o successivamente ci siamo delle settimane nelle quali il massimo delle ore lavorative sia inferiore alle 48

RIPOSI

Giornaliero: Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, il quale deve essere fruito in modo consecutivo a parte per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Settimanali: Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, normalmente coincidenti con la domenica.

Eccezioni:

Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni

Le disposizioni non vengono applicate per:

  • Lavoratori con una durata di lavoro non predeterminata
  • Dirigenti aventi potere di decisione autonomo
  • Manodopera familiare
  • Lavoratori nel settore liturgico
  • Prestazioni rese in ambito di lavoro a domicilio o telelavoro
  • Personale mobile (disciplina specifica)

PAUSE

Ogni volta che l’orario di lavoro giornaliero supera le sei ore il lavoratore ha diritto ad un intervallo di pausa per il recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione di un pasto. Di norma la pausa concessa ha una durata non inferiore ai 10  minuti (il contratto collettivo può prevedere modalità e tempi differenti)

Hai ancora qualche dubbio??

CONTATTACI!

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *