Comunicazione dati fatture per i produttori agricoli
I produttori agricoli sono esonerati dalla comunicazione dati fatture.
Tutti i produttori agricoli in regime ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei dati delle fatture sia emesse che ricevute, con effetto dal 1° gennaio 2018.
Si può accedere a questo regime solo se il proprio volume d’affari annuale è inferiore a € 7.000,00 e se è costituito, per almeno due terzi, da vendite di prodotti agricoli o ittici.
Prima dell’approvazione di questo esonero, non erano tenuti a questo adempimento, solamente gli agricoltori in regime ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72, la cui attività si svolgeva in terreni :
- Situati ad un’altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- Compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- Facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Precisiamo, che i produttori agricoli non operanti nel regime ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 rimangono tuttora obbligati a comunicare le autofatture emesse dai propri cessionari.
La comunicazione dati fatture, sarà poi abolita anche per tutti i soggetti passivi IVA , a partire dal 2019, a seguito dell’obbligo della fatturazione elettronica.
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