Bonus Investimenti 2020 beni strumentali
La Legge di Bilancio 2020, all’art. 1 c. 184 ss, ha ridefinito il quadro delle agevolazioni per imprese e professionisti, introducendo un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.
Il beneficio spetta per investimenti effettuati dall’01/01/2020 al 31/12/2020 oppure, entro il 30/06/2021 versando un acconto di almeno il 20% del costo di acquisto entro il 31/12/2020.
CHI PUÒ BENEFICIARE DEL CREDITO?
- Tutte le imprese situate nel territorio dello Stato che rispettino le normative sulla sicurezza del lavoro, che seguano un corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e che non si trovino in procedure concorsuali;
- Tutti gli esercenti arti e professioni per i beni strumentali “ordinari”;
- Tutti i contribuenti in regime forfettario (ex L. 190/2014) o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi (es. agricolo).
A QUALI CONDIZIONI?
- Le fatture relative all’acquisto dei beni agevolati devono obbligatoriamente contenere la seguente dicitura: “Bene agevolabile ai sensi dell’Art. 1 co. 185, legge 160/2019”
- Comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico (MISE);
- Perizia tecnica in caso di investimenti in beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016.
QUALI INVESTIMENTI SONO AGEVOLABILI E IN CHE MISURA?
- 6% degli investimenti in beni materiali strumentali, fino ad un massimo di costi pari a 2 milioni di euro (vale a dire quelli che erano oggetto del superammortamento sino al 2019);
- 15% degli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi di cui all’allegato B alla L.232/2016 fino ad un massimo di costi pari a 700.000 euro;
- 40% degli investimenti in beni materiali di cui allegato A alla L.232/2016 fino ad un massimo di costi pari a 2,5 milioni di euro (vale a dire quelli che erano oggetto dell’iper – ammortamento sino al 2019);
- 20% degli investimenti in beni materiali di cui allegato A alla L.232/2016 per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro (ex iper – ammortamento).
Il credito d’imposta è compensabile attraverso il modello F24, in 5 quote annuali per i beni materiali ed in 3 per i beni immateriali, dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene. Non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non è soggetto a limiti di compensazione e non può essere oggetto di cessione o trasferimento.
Esempio:
L’azienda Alfa Snc acquista un computer il 20/02/2020
Prezzo di acquisto € 2.000,00
Applicazione del credito d’imposta del 6%, per un beneficio di € 120,00
Credito di € 24,00 all’anno per 5 anni
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