Consulenza aziendale

Assistenza nell’analisi di gestione aziendale e finanziaria. Affiancamento per la consulenza societaria e per le operazioni societarie straordinarie.

Bonus acqua potabile

Al fine di ridurre il consumo di bottiglie di plastica, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute per acquisto ed installazione di sistemi finalizzati al miglioramento delle acque per il consumo umano.

 

  • Sei un privato? Puoi avere un beneficio massimo di € 500,00 che andrai a recuperare nella tua dichiarazione dei redditi, per ciascun immobile;
  • Sei un’impresa, un professionista o un ente? Puoi beneficiare di un importo massimo di € 2.500,00 per ogni immobile destinato alla tua attività ed andrai a compensare la somma in F24.

 

Vediamo assieme quali sono i requisiti necessari:

  • Devi sostenere la spesa entro il 31/12/2022;
  • Qualsiasi soggetto tu sia, nella fattura o nel documento commerciale, deve essere riportato il tuo codice fiscale;
  • Devi effettuare il pagamento con metodi tracciati;
  • Devi presentare apposita comunicazione all’Enea.

 

Per poter beneficiare dell’agevolazione va presentata apposita istanza all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Come di consueto, siamo a tua disposizione per occuparci della parte burocratica!

 

VACCINAZIONI IN AZIENDA

Opportunità per velocizzare la campagna vaccinale

Dall’inizio della campagna di vaccinazione anti COVID-19, è stata varata un’iniziativa di sanità pubblica, con l’obiettivo di adempiere alla realizzazione del piano vaccinale nazionale in maniera più rapida.
Si tratta di predisporre piani di vaccinazione in azienda, indirizzati a tutti i lavoratori e lavoratrici, indipendentemente dal loro contratto lavorativo e dalla loro età.
Il requisito essenziale per concretizzare questo progetto, è la disponibilità di vaccini.

Un altro elemento necessario per rendere effettiva questa proposta è quello di disporre di un’adeguata struttura organizzativa, in termini di risorse e spazi per tutte le fasi dell’iter vaccinale (fase preliminare, ambulatoriale e di osservazione post-vaccino). In concomitanza con questo aspetto bisogna tener conto anche dell’idoneità degli ambienti prescelti, che devono essere valutati dall’azienda sanitaria, con il fine di garantire sicurezza ai lavoratori e alle lavoratrici.

L’adesione al piano di vaccinazione è volontaria e deve essere necessariamente informata e consapevole, per tutelare la privacy dei/delle dipendenti e al fine di prevenire ogni forma di discriminazione o fraintendimenti. A questo proposito, però bisogna specificare che dal 1° aprile 2021, ai sensi del DL 44/2021, sussiste l’obbligo di vaccinazione per i lavoratori nel settore sanitario e gli operatori di interesse sanitario che lavorano nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nelle farmacie e negli studi professionali. Di conseguenza, ad oggi la somministrazione del vaccino costituisce un requisito essenziale per esercitare la professione.

Un’impresa che dimostra la volontà di disporre di un piano di vaccinazione aziendale deve tener conto di alcune questioni imprescindibili:

  • i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali sono interamente a carico del datore di lavoro;
  • il tempo impiegato per la somministrazione del vaccino è equiparato al consueto orario di lavoro;
  • secondo il Garante della privacy, il datore di lavoro non potrebbe avere informazioni sullo stato vaccinale dei propri dipendenti e di conseguenza non potrebbe reagire negativamente alla mancata adesione, nonostante tutto si attende un intervento legislativo che chiarisca questo dibattito.

Se avete bisogno di maggiori chiarimenti, contattateci!  

Decreto Ristori – Proroga della Cassa Integrazione

Tra le novità presenti nel decreto legge c.d. “Ristori” approvato questa settimana dal Consiglio dei Ministri, assume particolare rilievo l’ulteriore concessione di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, con causale emergenziale COVID-19.

Il nuovo provvedimento riconosce ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga ex DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
La norma stabilisce che con riferimento a tale periodo le predette 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

Per i datori di lavoro potrebbe sussistere l’obbligo, di versare un contributo calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’ammontare del contributo, molto probabilmente, sarà inversamente proporzionale al calo del fatturato aziendale.

 

Sarà nostra cura aggiornarvi, non appena avremo ulteriori notizie in merito a questo argomento.

Decreto Ristori – Proroga del divieto di licenziamento

Il decreto legge “Ristori” approvato martedì dal Consiglio dei Ministri è intervenuto nuovamente sul tema della risoluzione del rapporto di lavoro per motivi economici, rimandando la scadenza del divieto al 31 gennaio 2021, termine che risulta coincidente, ad oggi, con la fine dello stato di emergenza.

Con la proroga fino al 31 gennaio prossimo, il periodo nel quale alle aziende è vietato risolvere i rapporti di lavoro per motivi economici, ha superato i dieci mesi, in quanto era iniziato lo scorso 17 marzo 2020. Da alcune dichiarazioni, rilasciate da esponenti del Governo prima dell’approvazione di quest’ultimo decreto legge, sembra addirittura che questa non sia neppure destinata a rimanere l’ultima e definitiva proroga, perché è già stato preannunciato che a ulteriori prolungamenti della durata degli ammortizzatori sociali emergenziali si dovrebbe accompagnare anche un ulteriore differimento del termine di scadenza del divieto, almeno per le aziende che utilizzeranno tali ammortizzatori.

 

Contattateci, per ricevere qualsiasi chiarimento!

Decreto Ristori – Nuovo contributo a fondo perduto

L’art. 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (decreto “Ristori”), pubblicato sull’edizione straordinaria della G.U. n. 269 del 28 ottobre, definisce la disciplina del nuovo contributo a fondo perduto destinato “agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”.

 

Riassumiamo molto brevemente, le caratteristiche di questa nuova agevolazione:

  1. I beneficiari sono definiti in base a codici ATECO specificatamente indicati (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi), riportiamo la lista completa in calce;
  2. Il contributo è riconosciuto alle aziende che avevano la partita IVA attiva, alla data del 25 ottobre 2020;
  3. I ricavi aziendali devono aver subito un calo, per cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 a quello di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019;
  4. Le aziende che hanno già ricevuto il precedente contributo a fondo perduto (art.25 del DL 34/2020) e non lo hanno restituito, riceveranno il nuovo contributo automaticamente dall’Agenzia delle Entrate, mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale, sul quale era stato erogata la precedente agevolazione;
  5. Per le aziende che hanno già ricevuto il precedente contributo, il nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del contributo già erogato (100%, 150%, 200% o 400% di quell’importo), in base al proprio codice ATECO;
  6. Le aziende che non avevano ricevuto il precedente contributo a fondo perduto (art.25 del DL 34/2020), devono invece presentare un’apposita istanza;
  7. Per le aziende che non avevano beneficiato del precedente contributo, l’ammontare della nuova agevolazione è determinata come quota del valore, calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti per il precedente contributo.

Esempio

Un ristoratore che aveva ricevuto 2.000€ per il precedente contributo a fondo perduto, ora in via automatica e senza la presentazione di alcuna pratica aggiuntiva, riceverà un nuovo contributo a fondo perduto pari a 4.000€ in quanto, il suo codice ATECO prevede l’aliquota del 200%.

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento

…e vi alleghiamo la tabella “Codice ATECO – Percentuale del contributo”.

 

 

CODICE ATECO DESCRIZIONE %
493210 Trasporto con taxi 100,00%
493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
551000 Alberghi 150,00%
552010 Villaggi turistici 150,00%
552020 Ostelli della gioventù 150,00%
552030 Rifugi di montagna 150,00%
552040 Colonie marine e montane 150,00%
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 Ristorazione ambulante 200,00%
561050 Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 Attivita’ di proiezione cinematografica 200,00%
749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209  Altra formazione culturale 200,00%
900101 Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 Altre creazioni artistiche e |letterarie 200,00%
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 Gestione di stadi 200,00%
931120 Gestione di piscine 200,00%
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 Attivita’ di club sportivi 200,00%
931300 Gestione di palestre 200,00%
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 Altre attività sportive nca 200,00%
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 Stabilimenti termali 200,00%
960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

Malfunzionamento del registratore di cassa

Il mio registratore di cassa si è rotto!! Come mi comporto?

 

Sembrerà una domanda banale, ma con l’avvento dei registrati di cassa telematici, sono cambiate anche le modalità di gestione, d’eventuali guasti al macchinario…

In circostanze normali, nel momento in cui l’esercente effettua la chiusura di cassa giornaliera, il registratore telematico in modo del tutto automatico totalizza i corrispettivi memorizzati dall’ultima chiusura, prepara un file che li contiene e lo trasmette tramite collegamento internet all’Agenzia delle Entrate. Il registratore telematico è usualmente dotato di una funzione automatica di ripetizione dei tentativi di invio dei file; se al momento della chiusura giornaliera la trasmissione del file non è possibile, il registratore telematico ritenta più volte la trasmissione nei giorni successivi. Ricordiamo, tuttavia, che il termine massimo da rispettare per la trasmissione dei file dei dati dei corrispettivi giornalieri, per legge, è di 12 giorni dal momento dell’operazione.

 

Vediamo oggi, come comportaci in caso di malfunzionamento, a seconda di ogni casistica!

 

Il registratore di cassa funziona, ma non riesce a collegarsi alla connessione internet

Se la problematica è limitata alla linea internet, l’esercente è tenuto a:

1) Estrarre dall’apparecchio, il file contenente i dati dei corrispettivi telematici elaborato e sigillato dal registratore telematico, ma non trasmesso da quest’ultimo, riportandolo su una memoria esterna (es. USB);
2) Collegarsi da pc o tablet al portale “Fatture e Corrispettivi”, scegliere il percorso “vai a Corrispettivi – Gestore ed esercente – Procedure di emergenza – Assenza di rete”, ed effettuare il caricamento (upload) e l’invio del file; se i file sono più di uno, l’upload dovrà essere effettuato uno alla volta. Tale operazione può essere svolta anche da un intermediario delegato pertanto, l’esercente può consegnare/inviare il file contenente i dati dei corrispettivi al proprio Commercialista, al fine che si occupi della trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo, che anche in questo caso, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro 12 giorni lavorativi.

 

Il registratore di cassa è completamente non funzionante

Se il guasto è totale, l’esercente deve seguire i seguenti passi:

1) comunicare lo stato di “fuori servizio” del registratore telematico all’Agenzia delle Entrate e per fare ciò l’esercente deve accedere con le proprie credenziali al portale “Fatture e Corrispettivi”, seguire il percorso “vai a Corrispettivi → Gestore ed esercente → Ricerca dispositivo” e selezionare il dispositivo che vuole mettere “fuori servizio”. Dalla pagina di “Dettaglio dispositivo”, potrà accedere alla funzionalità di “Cambio Stato”, cliccando sul bottone cerchiato in rosso “fuori servizio”.Tale operazione può essere svolta anche da un intermediario delegato pertanto, l’esercente può avvisare il proprio Commercialista, al fine che si occupi di gestire questa variazione. In questo modo, l’informazione che l’apparecchio è guasto apparirà al momento della consultazione del QRCode applicato all’apparecchio stesso e sia i clienti sia gli eventuali verificatori della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate, avranno la possibilità di comprendere che il registratore telematico è momentaneamente “fuori uso” e non in grado di memorizzare elettronicamente i dati delle operazioni ed emettere i documenti commerciali;
2) contattare l’assistenza del produttore del registratore telematico, affinché venga effettuata la riparazione dell’apparecchio;
3) compilare manualmente, anche in modalità elettronica (ad esempio, file di word o excel), un apposito registro di emergenza in cui annotare i dati dei corrispettivi delle singole operazioni;
4) facoltativamente, l’esercente potrà comunicare telematicamente all’agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” e scegliendo il percorso “vai a Corrispettivi – Gestore ed esercente – Procedure di emergenza – Dispositivo fuori servizio”.

Alla riaccensione del registratore telematico nel giorno di riapertura dopo l’emergenza, al momento della chiusura giornaliera, sarà il registratore stesso a comunicare automaticamente all’Agenzia delle entrate la variazione dello stato da “fuori servizio” a “in servizio”. Pertanto, l’esercente o il suo intermediario non dovranno effettuare alcun intervento nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

 

Speriamo che non abbiate mai bisogno d’applicare queste procedure, ma in caso…

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento!

 

 

 

 

Bonus 600€ Aprile & Maggio

In attesa di maggiori informazioni e dettagli operativi, vi riassumiamo le “indennità Bonus” previste per le principali categorie di lavoratori autonomi…

 

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL’AGO (ARTIGIANI, COMMERCIANTI, COLTIVATORI DIRETTI)

I soggetti che avevano presentato la richiesta del Bonus 600€ per il mese di marzo, possono ricevere un Bonus ulteriore di 600€ per il mese di aprile, presentando una nuova domanda.

 

LIBERI PROFESSIONISTI, TITOLARI DI PARTITA IVA, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Questi soggetti possono ricevere un Bonus di 600€ per il mese di aprile ed un terzo Bonus per il mese di maggio di 1.000€, a condizione che:

  1. La loro partita IVA fosse attiva alla data del 19/05/2020;
  2. Non siano titolari di pensione;
  3. Non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  4. Abbiamo subito una riduzione del 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019, calcolata secondo il “principio di cassa”.

 

LIBERI PROFESSIONISTI, TITOLARI DI PARTITA IVA, ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE

Questi soggetti possono ricevere il Bonus per i mesi di aprile e maggio, ma non si conosce ancora l’ammontare dell’indennità e che procedura dovrà essere effettuata per la loro erogazione. Le condizioni finora ufficiali, sono le seguenti:

  1. Non devono essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. Non devono essere titolari di pensione.

 

LAVORATORI SPORTIVI, IMPIEGATI CON RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

I soggetti che avevano presentato la domanda per il Bonus di marzo, non dovranno formulare alcuna richiesta aggiuntiva, in quanto i Bonus di aprile e maggio (600€ per ogni mese) verranno erogati in via automatica, utilizzando i dati contenuti nella prima domanda.

 

INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO, TITOLARI DI PARTITA IVA

Questi soggetti possono ricevere dei Bonus per i mesi di aprile e maggio (600€ per ogni mese), a condizione che:

  1. Il loro reddito annuo 2019 derivante da questa attività sia stato superiore a 5.000€;
  2. Fossero iscritti alla gestione separata alla data del 23/02/2020;
  3. Non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;
  4. Alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  5. Alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di pensione.

 

Provvederemo ad informarvi, non appena saranno disponibili maggiori dettagli!

Contattateci, se desiderate avere chiarimenti!

Decreto sulle attività essenziali – Chi può continuare a lavorare?

Ieri sera è stato pubblicato il Decreto, per mezzo del quale è stato definito quali attività potranno continuare ad essere operative. Il Decreto è in vigore da oggi lunedì 23 marzo e le aziende interessate, avranno tempo per completare la chiusura, fino a mercoledì 25 marzo. Le attività che con questo provvedimento vengono sospese, «possono comunque proseguire, se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile». Le disposizioni del Decreto, saranno valide fino al 3 aprile.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle di seguito elencate nella tabella. Dunque, per esempio: l’industria alimentare, l’industria delle bevande e l’industria chimica.

Tutte le attività professionali non sono sospese, ma devono attuare le raccomandazioni relative all’incentivazione del lavoro agile, ferie e congedi retribuiti, e all’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, come il rispetto della distanza interpersonale e nel caso non fosse possibile, la dotazione ai dipendenti di appositi strumenti di protezione quali guanti e mascherine.

Attività essenziali,

che possono continuare a rimanere operative

CODICE ATECO DESCRIZIONE 
01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03 Pesca e acquacoltura
05 Estrazione di carbone
06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attivita’ dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricita’
28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attivita’ di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attivita’ di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attivita’ di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari,  attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attivita’ di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attivita’ di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
(DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
(da 64 a 66) Attivita’ finanziarie e assicurative
69 Attivita’ legali e contabili
70 Attivita’ di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attivita’ degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attivita’ professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attivita’ di pulizia e disinfestazione
82.20.00 Attivita’ dei call center
82.92 Attivita’ di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attivita’ di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attivita’ di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

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Decreto Cura Italia – Credito d’imposta per botteghe e negozi

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020:

  • Ipermercati , supermercati e discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati
  • Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato per televisione
  • Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

Che cosa vuol dire “credito d’imposta”?

Significa, che non riceverai la restituzione di parte dell’affitto pagato, bensì potrai utilizzare la somma per pagare dei tributi, in compensazione nel modello F24.

 

Non appena saranno disponibili maggiori specifiche, in merito a questa agevolazione, provvederemo ad informarti.

 

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Decreto Cura Italia – Premio ai lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente, di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro, svolti nella propria sede nel predetto mese.

I datori di lavoro devono riconoscere l’incentivo, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I datori di lavoro, compensano subito l’incentivo erogato, con altri tributi da loro dovuti, per mezzo del modello F24.

 

Anche in questo caso, non abbiamo ancora a disposizione maggiori specifiche, ma da una prima lettura, riteniamo che siano interessati solamente i lavoratori dipendenti che fisicamente si sono recati presso la sede lavorativa, durante il mese di marzo (pertanto, non ne possono beneficiare, coloro che hanno lavorato tramite lo smart working – lavoro agile).

 

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