Consulenza aziendale

Assistenza nell’analisi di gestione aziendale e finanziaria. Affiancamento per la consulenza societaria e per le operazioni societarie straordinarie.

La distruzione dei beni aziendali

Conosci le modalità di distruzione dei beni aziendali? Ti è chiaro l’iter corretto da seguire? Se hai qualche dubbio, ti consiglio di leggere questo articolo.

Imprese e di professionisti devono osservare precise formalità per eliminare in modo corretto i beni aziendali.

Preciso che, il tema che tratto in questo commento, non riguarda quei casi in cui è obbligatoria l’emissione della fattura a fronte “dell’uscita” del bene dall’azienda.

Che cosa si intende per “beni aziendali”?

Con il termine beni aziendali intendiamo sia le materie impiegate nella lavorazione o commercializzazione, sia i beni definiti strumentali (attrezzature, macchinari, impianti ecc.).

Capita di frequente che nella propria attività economica i beni disponibili escano dal processo produttivo perché:

  • Non più funzionanti;
  • Superati tecnologicamente;
  • Non più commercializzabili.

 Prima di eliminare tali beni è utile ricordare che secondo l’articolo 1, comma 1, del DPR n. 441/97, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti dall’impresa stessa, che non si trovano più nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.

Dunque, punto di vista fiscale ci dobbiamo preoccupare di documentare in modo adeguato l’assenza dei beni dai luoghi aziendali, evitando che l’amministrazione finanziaria ritenga invece che ci sia stata una vendita senza emissione di fattura/scontrino.

 A tal fine va inviata una comunicazione almeno 5 giorni prima delle operazioni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio (in relazione al luogo previsto per la distruzione) indicando:

    • Luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni;
    • Le modalità di distruzione o di trasformazione dei beni;
    • La natura, qualità e quantità dei beni;
    • Il prezzo di acquisto dei beni da distruggere (il loro valore);
    • L’eventuale valore residuo che si ottiene una volta distrutti i beni.

Valore dei beni da distruggere superiore a € 10.000

Se il valore dei beni da distruggere è di valore superiore a € 10.000, alle operazioni deve essere presente o un incaricato dell’Agenzia delle entrate, o un ufficiale della Guardia di finanza, oppure un notaio, col compito di redigere un apposito verbale di quanto avvenuto.

Da un punto di vista pratico, una volta inviata nei termini la comunicazione preventiva, è possibile procedere alle operazioni di distribuzione anche se i rappresentanti degli Uffici o della Guardia di Finanza non si sono presentati. In questo caso è necessaria però la presenza del notaio a cui è demandato l’incarico di procedere alla verbalizzazione.

Valore dei beni da distruggere inferiore a € 10.000

Se il valore dei beni è inferiore a € 10.000, e nessun incaricato dell’Amministrazione finanziaria è presente alle operazioni, in luogo del verbale del notaio è ammessa la stesura di una autocertificazione dell’avvenuta operazione da cui risulti:

    • Data, ora e luogo di svolgimento delle operazioni di distruzione;
    • Natura, qualità, quantità ed ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati;
    • Natura, qualità, quantità e valore dei beni eventualmente ottenuti dalla trasformazione.

Se viene incaricato un operatore specializzato

Nel caso in cui sia preferito (o obbligatorio per alcune tipologie di beni) rivolgersi ad operatori specializzati nello smaltimento dei rifiuti, è opportuno raccogliere e conservare:

  • Documento di Trasporto (DDT) dal quale risulti il trasporto dei beni oggetto dello smaltimento, indicando espressamente che trattasi di trasporto per “rottamazione“;
  • Formulario di identificazione per lo smaltimento che deve recare le caratteristiche del bene oggetto di dismissione e la descrizione del suo stato fisico.

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Equitalia: la rottamazione delle cartelle

Un argomento di cui sentiamo parlare molto spesso nell’ultimo periodo è la possibilità di rottamazione delle cartelle esattoriali Equitalia. Ecco perché oggi voglio parlarvene!

Secondo le disposizioni dell’articolo 6 del DL 193/2016 è possibile estinguere il proprio debito e chiudere il rapporto con Equitalia senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora (interessi calcolati tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento). Rimangono da pagare: il capitale, gli interessi, l’aggio della riscossione e le spese di notifica.

Quali cartelle si possono rottamare?

Rientrano in questa previsione tutti i debiti affidati all’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015. Per debiti si intendono ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito. Rimangono esclusi, ad esempio, i ruoli per sanzioni collegate a sentenze penali, iva all’importazione e dazi doganali.

La rottamazione può essere parziale. Il debitore può decidere liberamente quali importi definire. Non ha rilevanza che questi siano contenuti in un unico atto: ad esempio un’unica cartella esattoriale. Se ci sono processi in corso è possibile utilizzare l’agevolazione anche solo per una parte dei debiti e continuare la lite per altri.

Secondo i maggiori commenti attualmente disponibili, la sanatoria riguarda le posizioni aperte verso ogni ente impositore: riguarda cioè debiti verso Agenzia Entrate, Inps, Inail, Enti locali e anche Casse di previdenza professionale (Avvocati, Architetti, ecc.).

Come usufruire dell’agevolazione?

Chi intende usufruire della definizione agevolata deve compilare un modello specifico, e presentarlo ad Equitalia, direttamente agli sportelli o tramite PEC, entro il 23 gennaio 2017. Tale opportunità è riconosciuta anche per le cartelle esattoriali per le quali è già in corso una rateazione. È necessario pagare le rate già concordate che scadono nel periodo tra il 1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016.

Una volta ricevuta la richiesta l’agente della riscossione comunica gli importi e la loro scadenza. È ammesso il pagamento unico oppure dilazionato fino ad un massimo di 4 rate. Per legge l’ultima rata dovrà essere pagata entro il 15 marzo 2018.

La rottamazione dei ruoli rappresenta una opportunità per ridurre gli importi delle cartelle esattoriali, la cui effettiva convenienza, a nostro avviso, andrà valutata caso per caso, con particolare attenzione all’impegno finanziario richiesto dalla scelta effettuata.

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Trasferimento di denaro contante: cosa bisogna sapere?

La normativa antiriciclaggio è un argomento di estrema importanza, che tutti gli imprenditori e non solo, dovrebbero conoscere alla perfezione! Può capitare, a causa di una scarsa consapevolezza, di commettere errori spesso piuttosto gravi. Ecco perché oggi ho deciso di parlarvi dei limiti e dei divieti sull’uso del contante!

Il limite all’uso del contante dall’1 gennaio 2016:

Come tutti ben sapranno, con decorrenza 1 gennaio 2016 la soglia per le transazioni in contanti è aumentata a 2.999 euro.

Restano invariate le regole:

  • Sull’utilizzo degli assegni bancari, postali e/o circolari d’importo uguale o superiore a euro 1.000, questi ultimi possono essere emessi soltanto con apposizione della clausola di non trasferibilità;
  • Sul pagamento dei modelli F24 allo sportello bancario o postale: possono essere pagati in contanti solo per importi inferiori a euro 1.000;
  • Il servizio di rimessa diretta (c.d. money transfer) la soglia resta di 999,99 euro.

 Otre ai divieti sopra indicati è vietato:

  • Trasferire il denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro 3.000;
  • Trasferire il denaro anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Non costituisce violazione:

  • La pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, frutto di ordinaria dilazione di pagamento, dove sussiste un accordo preventivo tra le parti. Rispettando sempre il limite di 2.999 euro;
  • Il pagamento di due acconti in contanti sullo stipendio al dipendente purché la somma non superi i 2.999 euro.

 

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Regime forfetario: chi può accedervi?

Sei già un imprenditore o vuoi avviare un’attività e ti stai informando se puoi avere delle agevolazioni? Se sì, potresti entrare nel nuovo regime forfetario.

Ma quali sono i requisiti per poter accedere al regime forfetario?

A differenza del “vecchio regime dei minimi”, il regime in questione non è vincolato dalla tua età anagrafica o da un numero massimo di anni di attività.

Ma per potervi accedere, devi soddisfare alcuni requisiti:

  • Ci sono dei limiti di ricavi/compensi annuali, diversi a secondo del tuo codice ATECO, da rispettare
  • Non puoi sostenere spese per lavoro dipendente, accessorio e parasubordinato maggiore a 5.000 euro lordi
  • Il costo complessivo dei tuoi beni strumentali non dovrà superare i 20.000 euro

Qual è la tassazione applicata?

La legge di stabilità 2016, ha stabilito che per i nuovi imprenditori, l’imposta sostitutiva sia del 5% per i primi 5 anni di attività. Mentre per i soggetti che svolgono già attività d’impresa, l’imposta applicata è del 15%.

Lo studio De Lucca esamina caso per caso tutti i sui clienti attraverso un ottimo servizio di Consulenza Fiscale, elaborando un business plan fatto su misura!

Nel caso volessi avere maggiori informazioni, contattaci! Ci trovi a Pieve di Soligo, a poca distanza da Vittorio Veneto e Conegliano.

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PEC – Posta Elettronica Certificata, le caratteristiche

Vediamo oggi le caratteristiche principali della Posta Elettronica Certificata (PEC).

La PEC è un particolare tipo di posta elettronica, che permette di trasmettere comunicazioni aventi lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno poiché, garantisce la prova del loro invio e della loro consegna.

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Detrazione attività sportive dei ragazzi: come fare?

Oramai è risaputo che l’attività sportiva, fin dalla giovane età è molto importante dunque, vediamo oggi come fare al fine di poter usufruire della detrazione attività sportive dei ragazzi.

La detrazione è ammessa solo per i costi sostenuti da bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni. Le spese detraibili, nello specifico, sono l’scrizione annuale e l’abbonamento (settimanale, mensile ecc.) ad impianti sportivi, associazioni sportive dilettantistiche, palestre e piscine.

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