La distruzione dei beni aziendali
Conosci le modalità di distruzione dei beni aziendali? Ti è chiaro l’iter corretto da seguire? Se hai qualche dubbio, ti consiglio di leggere questo articolo.
Imprese e di professionisti devono osservare precise formalità per eliminare in modo corretto i beni aziendali.
Preciso che, il tema che tratto in questo commento, non riguarda quei casi in cui è obbligatoria l’emissione della fattura a fronte “dell’uscita” del bene dall’azienda.
Che cosa si intende per “beni aziendali”?
Con il termine beni aziendali intendiamo sia le materie impiegate nella lavorazione o commercializzazione, sia i beni definiti strumentali (attrezzature, macchinari, impianti ecc.).
Capita di frequente che nella propria attività economica i beni disponibili escano dal processo produttivo perché:
- Non più funzionanti;
- Superati tecnologicamente;
- Non più commercializzabili.
Prima di eliminare tali beni è utile ricordare che secondo l’articolo 1, comma 1, del DPR n. 441/97, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti dall’impresa stessa, che non si trovano più nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.
Dunque, punto di vista fiscale ci dobbiamo preoccupare di documentare in modo adeguato l’assenza dei beni dai luoghi aziendali, evitando che l’amministrazione finanziaria ritenga invece che ci sia stata una vendita senza emissione di fattura/scontrino.
A tal fine va inviata una comunicazione almeno 5 giorni prima delle operazioni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio (in relazione al luogo previsto per la distruzione) indicando:
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- Luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni;
- Le modalità di distruzione o di trasformazione dei beni;
- La natura, qualità e quantità dei beni;
- Il prezzo di acquisto dei beni da distruggere (il loro valore);
- L’eventuale valore residuo che si ottiene una volta distrutti i beni.
Valore dei beni da distruggere superiore a € 10.000
Se il valore dei beni da distruggere è di valore superiore a € 10.000, alle operazioni deve essere presente o un incaricato dell’Agenzia delle entrate, o un ufficiale della Guardia di finanza, oppure un notaio, col compito di redigere un apposito verbale di quanto avvenuto.
Da un punto di vista pratico, una volta inviata nei termini la comunicazione preventiva, è possibile procedere alle operazioni di distribuzione anche se i rappresentanti degli Uffici o della Guardia di Finanza non si sono presentati. In questo caso è necessaria però la presenza del notaio a cui è demandato l’incarico di procedere alla verbalizzazione.
Valore dei beni da distruggere inferiore a € 10.000
Se il valore dei beni è inferiore a € 10.000, e nessun incaricato dell’Amministrazione finanziaria è presente alle operazioni, in luogo del verbale del notaio è ammessa la stesura di una autocertificazione dell’avvenuta operazione da cui risulti:
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- Data, ora e luogo di svolgimento delle operazioni di distruzione;
- Natura, qualità, quantità ed ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati;
- Natura, qualità, quantità e valore dei beni eventualmente ottenuti dalla trasformazione.
Se viene incaricato un operatore specializzato
Nel caso in cui sia preferito (o obbligatorio per alcune tipologie di beni) rivolgersi ad operatori specializzati nello smaltimento dei rifiuti, è opportuno raccogliere e conservare:
- Documento di Trasporto (DDT) dal quale risulti il trasporto dei beni oggetto dello smaltimento, indicando espressamente che trattasi di trasporto per “rottamazione“;
- Formulario di identificazione per lo smaltimento che deve recare le caratteristiche del bene oggetto di dismissione e la descrizione del suo stato fisico.
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