Con il DL 17.3.2020 n. 18, chiamato “Cura Italia”, entrato in vigore il giorno stesso, sono stati sospesi i pagamenti fiscali e contributivi.
Troviamo trattamenti diversi a seconda del tipo di attività svolta, dall’ubicazione delle aziende (prime “zone rosse” ecc.) e dal volume di ricavi realizzato nel 2019.
Proviamo a dare uno schema di riferimento
Per tutte le aziende e i professionisti, i pagamenti in scadenza il 16/03/2020 sono spostati al 20/03/2020: vale per le ritenute fiscali, per i contributi previdenziali, per l’IVA ecc.
Chi svolge un’attività, considerata maggiormente colpita dall’emergenza, può avvalersi della proroga di tutti i pagamenti previsti dal calendario fiscale tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
Tutto ciò che cade all’interno di quel periodo può essere spostato al 31 maggio 2020 (1° giugno 2020 in quanto il 31/05 cade di domenica) senza applicazione di sanzioni ed interessi. In alternativa al pagamento in unica soluzione si può versare in 5 rate mensili con la prima entro il mese di maggio.
Bisogna prestare attenzione che le ritenute previdenziali (INPS), poste a carico del dipendente e trattenute dal datore di lavoro nel periodo di sospensione, dovrebbero essere pagate regolarmente alle usuali scadenze.
Rientrano in questa classe di agevolazione gli operatori del mondo sportivo, le strutture ricettive, bar e ristoranti, musei, biblioteche, aziende termali ecc. Il Decreto fornisce un elenco dettagliato dei soggetti che ne possono beneficiare.
Un’ulteriore precisazione va fatta per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, per le quali la sospensione dei pagamenti si estende al 31 maggio 2020 e inizio del pagamento al 30 giugno 2020 in unica soluzione o in numero 5 rate mensili, con la prima a decorrere sempre dal mese di giugno, senza sanzioni ed interessi.
Anche in questo caso andrà posta particolare attenzione per le ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro e poste a carico del lavoratore. Salvo diverse indicazioni che riceveremo nei prossimi giorni, andranno pagate secondo le ordinarie scadenze.
Per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per i soggetti “solari”, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché alle relative addizionali, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
Pertanto, chi non svolge una delle attività sopra indicate, e nel precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20.3.2020, vista all’inizio di questo articolo.
Vanno poi tenute in considerazione le particolari disposizioni previste per soggetti residenti o con sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza piuttosto che per quelle aziende residenti o con sede operativi nelle c.d. prime “zone rosse”.
Chi |
Cosa sospende |
Quando paga |
Come |
Tutti |
I pagamenti in scadenza il 16/03/2020 |
20/03/2020 |
Unica soluzione |
Soggetti con ricavi nel 2019 inferiori a 2 milioni di Euro |
I pagamenti previsti tra 8/03/2020 e 31/03/2020 |
31/05/2020 |
Unica soluzione o 5 rate mensili |
Soggetti particolarmenet colpiti dall’emergenza (vedi dettaglio del Decreto) |
I pagamenti previsti tra 8/03/2020 e 30/04/2020 |
31/05/2020 |
Unica soluzione o 5 rate mensili |
Realtà del mondo sportivo |
I pagamenti previsti tra 8/03/2020 e 31/05/2020 |
30/06/2020 |
Unica soluzione o 5 rate mensili |
Desideri ricevere maggiori informazioni, in merito alle misure previste per il coronavirus?
Iscriviti alla nostra newsletter!