Decreto Ristori – Ulteriori Bonus per i lavoratori più colpiti dal COVID-19

Il DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), in vigore dal 29 ottobre, contempla nuove indennità per le categorie di lavoratori più colpite dalle misure restrittive disposte dal DPCM del 24 ottobre 2020, per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.

Elenchiamo i soggetti interessati e le relative agevolazioni

Lavoratori sportivi in possesso dei requisiti già contemplati nei decreti istitutivi delle indennità per i mesi da marzo a giugno 2020. Il DL “Ristori” riconosce loro, per il mese di novembre 2020, un’indennità pari a 800 euro, che sarà erogata dalla società Sport e salute spa. L’accredito della stessa avverrà in modo automatico per coloro che hanno già beneficiato dell’indennità per i mesi precedenti (per i quali permangano i requisiti), mentre, per gli altri, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30 novembre 2020.

Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 2019 alla data di entrata in vigore del DL “Ristori” al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, nonché i lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del DL “Ristori” e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile, che siano stati titolari di contratto di lavoro occasionale tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori”.

Lavoratori intermittenti con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori”.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di alcuni requisiti (titolarità nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” (coincidente con il 29 ottobre 2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

 

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Decreto Ristori – Proroga del divieto di licenziamento

Il decreto legge “Ristori” approvato martedì dal Consiglio dei Ministri è intervenuto nuovamente sul tema della risoluzione del rapporto di lavoro per motivi economici, rimandando la scadenza del divieto al 31 gennaio 2021, termine che risulta coincidente, ad oggi, con la fine dello stato di emergenza.

Con la proroga fino al 31 gennaio prossimo, il periodo nel quale alle aziende è vietato risolvere i rapporti di lavoro per motivi economici, ha superato i dieci mesi, in quanto era iniziato lo scorso 17 marzo 2020. Da alcune dichiarazioni, rilasciate da esponenti del Governo prima dell’approvazione di quest’ultimo decreto legge, sembra addirittura che questa non sia neppure destinata a rimanere l’ultima e definitiva proroga, perché è già stato preannunciato che a ulteriori prolungamenti della durata degli ammortizzatori sociali emergenziali si dovrebbe accompagnare anche un ulteriore differimento del termine di scadenza del divieto, almeno per le aziende che utilizzeranno tali ammortizzatori.

 

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Decreto Ristori – Nuovo contributo a fondo perduto

L’art. 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (decreto “Ristori”), pubblicato sull’edizione straordinaria della G.U. n. 269 del 28 ottobre, definisce la disciplina del nuovo contributo a fondo perduto destinato “agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”.

 

Riassumiamo molto brevemente, le caratteristiche di questa nuova agevolazione:

  1. I beneficiari sono definiti in base a codici ATECO specificatamente indicati (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi), riportiamo la lista completa in calce;
  2. Il contributo è riconosciuto alle aziende che avevano la partita IVA attiva, alla data del 25 ottobre 2020;
  3. I ricavi aziendali devono aver subito un calo, per cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 a quello di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019;
  4. Le aziende che hanno già ricevuto il precedente contributo a fondo perduto (art.25 del DL 34/2020) e non lo hanno restituito, riceveranno il nuovo contributo automaticamente dall’Agenzia delle Entrate, mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale, sul quale era stato erogata la precedente agevolazione;
  5. Per le aziende che hanno già ricevuto il precedente contributo, il nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del contributo già erogato (100%, 150%, 200% o 400% di quell’importo), in base al proprio codice ATECO;
  6. Le aziende che non avevano ricevuto il precedente contributo a fondo perduto (art.25 del DL 34/2020), devono invece presentare un’apposita istanza;
  7. Per le aziende che non avevano beneficiato del precedente contributo, l’ammontare della nuova agevolazione è determinata come quota del valore, calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti per il precedente contributo.

Esempio

Un ristoratore che aveva ricevuto 2.000€ per il precedente contributo a fondo perduto, ora in via automatica e senza la presentazione di alcuna pratica aggiuntiva, riceverà un nuovo contributo a fondo perduto pari a 4.000€ in quanto, il suo codice ATECO prevede l’aliquota del 200%.

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento

…e vi alleghiamo la tabella “Codice ATECO – Percentuale del contributo”.

 

 

CODICE ATECO DESCRIZIONE %
493210 Trasporto con taxi 100,00%
493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
551000 Alberghi 150,00%
552010 Villaggi turistici 150,00%
552020 Ostelli della gioventù 150,00%
552030 Rifugi di montagna 150,00%
552040 Colonie marine e montane 150,00%
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 Ristorazione ambulante 200,00%
561050 Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 Attivita’ di proiezione cinematografica 200,00%
749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209  Altra formazione culturale 200,00%
900101 Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 Altre creazioni artistiche e |letterarie 200,00%
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 Gestione di stadi 200,00%
931120 Gestione di piscine 200,00%
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 Attivita’ di club sportivi 200,00%
931300 Gestione di palestre 200,00%
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 Altre attività sportive nca 200,00%
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 Stabilimenti termali 200,00%
960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

Bonus Baby Sitting

Riassumiamo molto brevemente, le principali caratteristiche del Bonus Baby Sitting, erogato al fine di agevolare le famiglie, che non possono seguire i propri bambini a casa da scuola, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19.

 

BONUS BABY-SITTING

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto uno specifico congedo parentale per la cura dei figli di età non superiore al 12 anni, fruibile per massimo di 15 giorni.

In alternativa a questo congedo, è possibile usufruire del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Questo bonus spetta ai genitori con figli di età non superiore a 12 anni (alla data del 5 marzo 2020). In caso di figli con disabilità, non viene applicato il limite di età.

Se i richiedenti sono dipendenti di aziende private, lavoratori autonomi iscritti all’INPS, lavoratori iscritti alla gestione separata o autonomi iscritti alle casse professionali, spetta un importo massimo di € 600,00.

Per i dipendenti del settore sanitario, quali medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico e di radiologia, operatori sociosanitari e per coloro occupati nella sicurezza, difesa e soccorso pubblico, il bonus è di massimo € 1.000,00.

Le domane presentate dai lavoratori pubblici (in altri settori) verranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di richiesta.

Non spetta invece ai nuclei familiari dove un genitore percepisce già strumenti di sostegno al reddito dovuti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure se disoccupato o non lavoratore.

Anche avendo due o più figli il bonus è pari ad un massimo di € 600,00 (o € 1.000,00). Nel caso di genitori separati, il bonus verrà erogato al genitore convivente con il figlio.

Per procedere con la richiesta, è necessario che beneficiario (genitore) e prestatore del servizio di baby-sitting siano registrati sul sito Inps. Il bonus verrà erogato mediante Libretto Famiglia, per un importo orario pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli). Il/la baby-sitter riceverà il compenso direttamente dall’Inps il giorno 15 del mese successivo.

 

BONUS BABY-SITTING / BONUS NIDO

In caso di fruizione del bonus baby-sitting, non viene meno il diritto al bonus nido, in quanto quest’ultimo si basa sull’avvenuto pagamento delle rette e non alla frequenza del minore. Resta possibile variare i mesi richiesti in origine per il bonus nido, disponibile nell’ambito del servizio on line del sito Inps.

 

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Ordinanza Regione Veneto

All’interno del territorio della Regione Veneto, a partire da oggi pomeriggio è stato consentito lo svolgimento di alcune attività, fino ad ora vietate.

Vi elenchiamo le più importanti, attinenti alle attività produttive…

 

Cibo da asporto

La vendita di cibo da asporto è consentita. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio.

Lavori edili

Sono consentite le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 (attività di edilizia libera e interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata).

Vendita fiori

La vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio è consentita, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.

 

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Decreto Cura Italia – Maggiori permessi per i lavoratori dipendenti, con figli

Il Decreto Cura Italia ha concesso ai lavoratori dipendenti, genitori, dei permessi temporanei da poter usufruire.

Permesso per genitori, con figli fino a 12 anni

  • Il permesso consiste in un congedo di 15 giorni, da poter usufruire in un’unica soluzione, oppure frazionabile;
  • Il permesso si può richiedere a partire dal 5 marzo, fino alla riapertura delle scuole;
  • Il permesso è regolato con un’indennità, pari al 50% della retribuzione;
  • Il permesso è concesso solamente ad uno dei due genitori, mentre l’altro genitore non deve essere in uno stato di inattività e non deve essere beneficiario di uno strumento di sostegno al reddito;
  • In caso di figli con disabilità, il limite d’età non si applica;
  • Il alternativa alla fruizione del permesso è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. L’importo del bonus ammonta a massimo 600 euro (l’importo del bonus è aumentato a 1.000 euro per il personale sanitario e per le forze dell’ordine, impiegate per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19).

Parleremo in maniera più approfondita di questo bonus baby-sitting, in un prossimo articolo, in quanto sembra interessare anche alcuni lavoratori autonomi.

Permesso per genitori, con figli dai 12 ai 16 anni

  • Il permesso è illimitato, per tutto il periodo di chiusura delle scuole;
  • Il permesso non è retribuito e non prevede il riconoscimento della contribuzione figurativa;
  • Il permesso è concesso solamente ad uno dei due genitori, mentre l’altro genitore non deve essere in uno stato di inattività e non deve essere beneficiario di uno strumento di sostegno al reddito;
  • Il lavoratore non può essere licenziato, bensì ha diritto a mantenere il suo posto di lavoro.

Permessi per genitori, che beneficiano della Legge 104

  • Sono previsti ulteriori 12 giorni di permesso;
  • I giorni aggiuntivi di permesso, devono essere usufruiti nei mesi di marzo ed aprile;
  • Il permesso è concesso per tutti coloro che beneficiano della Legge 104 (non solamente, per i rapporti “genitore/figlio”).

 

Al momento, non è ancora possibile presentare la richiesta all’INPS, per il bonus baby-sitting.

Non appena sarà disponibile la procedura, vi informeremo in merito ai requisiti ed alla documentazione necessaria.

 

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ORARIO ESTIVO

Informiamo la gentile clientela che da

martedì 11 giugno a giovedì 8 agosto 2019

lo studio seguirà i seguenti orari:

Lunedì:

dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30

Martedì:

dalle 08:30 alle 12:30 – pomeriggio chiuso al pubblico

Mercoledì:

dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30

Giovedì:

dalle 08:30 alle 12:30 – pomeriggio chiuso al pubblico

Venerdì:

dalle 08:30 alle 16:30

Negli orari di chiusura al pubblico saremo raggiungibili agli indirizzi email noti.

Verrete ricontattati quanto prima!

Chiusura studio per partecipazione a convegno

Informiamo i gentili Clienti e Collaboratori, che il giorno 21 settembre 2018 lo Studio De Lucca sarà operativo solamente dalle ore 08:30 alle 12:00, al fine di poter partecipare ad un convegno sulla fatturazione elettronica.

Orario estivo

Informiamo i gentili Clienti e Collaboratori, che per i mesi di

maggio, giugno, luglio ed agosto,

lo studio seguirà i seguenti orari: Continua a leggere

La tassazione delle rendite da criptovalute

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin… In che cosa hai investito nel 2017?

Ora è tempo di presentare la tua Dichiarazione dei redditi ed è dunque bene valutare se, alcune delle tue operazioni, sono soggette all’imposizione fiscale.

Le plusvalenze generate da questo tipo di investimenti, in alcuni casi, devono essere tassate. Continua a leggere