La donazione
Approfitto di un caso recente affrontato in studio per raccontare di alcuni temi che ruotano attorno alla donazione….
Stai per acquistare casa e chi la vende l’ha ricevuta per donazione? Sei sicuro che stai acquistando bene e che puoi stare tranquillo?
Leggi l’articolo che segue. Troverai qualche spunto interessante…
Cosa è la donazione?
Vediamo intanto come può essere definita la donazione.
“La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.”
È la definizione esatta riportata nel nostro codice civile.
I due elementi essenziali necessari per poter parlare di donazione sono lo spirito di liberalità in capo a chi dona e l’arricchimento in capo a chi riceve la donazione. Quest’ultimo è chiamato in termini tecnici donatario mentre il primo è chiamato donante.
La donazione è un contratto: una volta concluso, di norma è irrevocabile su iniziativa di una sola delle parti interessate. La decisione di donare deve essere vista come una decisione tendenzialmente definitiva.
Il donante, qualora ci ripensi, o qualora cambino le condizioni o i rapporti con il donatario, non può riprendersi i beni che sono stati dati in donazione.
È possibile revocare la donazione? È possibile cancellarne gli effetti e riprendersi quanto donato?
Come detto poco fa la donazione deve essere considerato un contratto pressoché definitivo.
Questo significa che chi ha donato, se per varie ragioni ci ripensa, non può tornare indietro. Per lo meno non lo può fare da solo. In sostanza, non può riavere quanto ha donato senza il consenso di chi ha ricevuto la donazione. Questo aspetto lo vedremo meglio in seguito.
La legge, tuttavia, riconosce al donante la possibilità di “riavere” quello di cui si è privato tramite la donazione in precise circostanze:
- per ingratitudine del donatario. È il caso in cui chi riceve una donazione si comporta senza essere riconoscente, ovvero quando questo tiene un comportamento complessivo che connota “una mancanza di solidarietà e riconoscenza, nonché un malanimo tale da assurgere ad ingiuria” (cassazione 4.11.2001 -22936)
- per sopravvenienza di figli. La legge in questo caso vuole garantire la libertà di scelta del donante, nel senso che se il donante, al tempo della donazione, avesse saputo che sarebbero sopravvenuti dei figli, avrebbe potuto decidere in modo diverso.
Osserviamo che la revocazione non è ammessa per tutti i tipi di donazione. Ma andiamo oltre per il momento.
Come si fa una donazione?
Devi sapere che perché la donazione sia valida ed efficace deve essere fatta mediante atto pubblico, dal notaio quindi, ed alla presenza di due testimoni.
È molto importante in questo tipo di contratto il ruolo del notaio. È in grado di darti le migliori indicazioni su come costruire il contratto e dare la giusta evidenza dei motivi che spingono chi dona a fare questa scelta.
Quali beni possono essere donati?
Possono essere oggetto di donazione tutti i beni presenti. Immobili, partecipazioni societarie, denaro, diritti ecc. Non è ammessa la donazione di beni futuri ovvero quelli che non sono nella disponibilità del donante al momento in cui si forma il contratto di donazione. Alla donazione di beni futuri il nostro codice civile riserva la sanzione più grave. La nullità. Il contratto di donazione colpito da nullità è come non fosse mai esistito.
Quali possono essere gli obiettivi di una donazione?
La donazione può avere molteplici funzioni, più delle volte legate all’animo che muove le intenzioni del donante.
In alcune circostanze la ragione che spinge alla donazione è quella di anticipare a quando si è in vita la destinazione del proprio patrimonio. È una forma per anticipare gli effetti di un testamento.
Torniamo a questo punto al tema posto all’inizio dell’articolo….
Che problemi si possono incontrare se acquistiamo un immobile da chi lo ha ricevuto in donazione?
Per arrivare a rispondere alla domanda devo prima parlarvi delle garanzie che la legge si preoccupa di assicurare agli eredi.
Cosa centrano gli eredi con la donazione e un eventuale acquisto di una casa?
Nelle righe precedenti ho fatto cenno del fatto che la donazione è utilizzata come strumento per disporre in vita dei propri beni, anticipando quello che potrebbe essere fatto attraverso un testamento.
Chi pensa alla destinazione dei propri beni per quando non ci sarà più, può farlo attraverso la donazione e/o il testamento.
Tramite il testamento si rendono note le proprie volontà per quando non si è più in vita e si sceglie come dovranno essere suddivisi i propri beni.
Su questo trema si inseriscono quelle garanzie che il nostro codice civile riconosce agli eredi.
Le norme di legge, infatti, non lasciano libertà assoluta a chi vuole lasciare testamento.
La legge riserva a determinate categorie di eredi di solito chiamati legittimari o legatari o successori necessari, una quota parte dei beni del defunto (chiamato de cuius). L’insieme di queste regole a tutela di quegli eredi è chiamata successione necessaria. Sono regole che hanno l’obiettivo di tutelare l’interesse della famiglia e generalmente non sono derogabili. Ovvero, non si può decidere in modo diverso rispetto a quanto in esse stabilito.
La legge riserva necessariamente una parte dei beni a taluni eredi. Sulla parte rimanente chi desidera disporre testamento ha massima libertà di destinare il proprio patrimonio. Sulla base di queste informazioni possiamo affermare che il patrimonio che entra in successione è così composto:
quota di legittima |
+ |
quota disponibile |
= |
patrimonio del de cuius |
(successione necessaria) |
E ancora una volta ci chiediamo:
cosa centra tutto questo con la donazione?
Quando si tratta di stabilire la quota che spetta ad un erede, in forza di quanto gli riserva la legge, la formula che dobbiamo tenere in considerazione è:
patrimonio all’apertura della successione – debiti + donazioni = patrimonio del de cuius
Il risultato sarà la base di riferimento per ogni erede che vorrà verificare se quanto gli “arriva” per donazione prima e testamento poi rispetta le regole del codice civile.
Uno schema di riferimento utile per una verifica è riportato nella seguente tabella:
Pertanto, qualora l’erede applicate le frazioni della tabella sul patrimonio del de cuius (come sopra calcolato) ritenga di essere stato danneggiato, può ricorrere ad alcuni rimedi che il nostro codice civile mette a disposizione.
Questi rimedi si chiamano azione di riduzione.
L’azione di riduzione si sostanzia in tre possibili momenti:
- l’azione di riduzione in senso stretto che è volta a far dichiarare l’inefficacia in tutto o in parte delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che abbiano leso la quota riservata dalla legge ai singoli eredi;
- l’azione di restituzione da rivolgere contro chi ha beneficiato della donazione o successione in violazione delle disposizioni di legge;
- l’azione di restituzione da rivolgere ai terzi che possono aver acquistato beni da donatari o da eredi la cui “riconsegna” è necessaria per ripristinare quella parte del patrimonio da assegnare all’erede danneggiato.
La riduzione è una azione giudiziale. Si ricorre al giudice per avere ragione delle proprie pretese. Se il giudice riconosce che l’erede è stato danneggiato dichiara l’inefficacia nei suoi confronti delle donazioni o del testamento.
La sentenza che riconosce il danno subito da un erede e riconosce a suo favore la riduzione, non produce il trasferimento a favore dell’asse ereditario dei beni oggetto delle disposizioni (donazioni o testamento) oggetto di riduzione, ma rende inefficaci nei soli confronti di chi ha attivato il giudizio, il trasferimento operato dal de cuius con disposizioni lesive e con effetto retroattivo alla data di apertura della successione.
In seguito a questa dichiarazione di inefficacia l’erede che ha promosso il giudizio può agire contro chi ha beneficiato delle disposizioni lesive (donatario o altro erede), o terzi acquirenti per ottenere la condanna giudiziale alla restituzione dei beni oggetto della sentenza di riduzione.
In sostanza prima si avvia il giudizio che è finalizzato ad accertare che ci sia stato un danno causato dalla donazione o dal testamento e, una volta riconosciuto il danno, ci si può attivare ulteriormente con il giudice per ottenere la restituzione dei beni.
Da un punto di vista del procedimento l’azione di restituzione può essere chiesta (come domanda accessoria) assieme alla domanda di riduzione.
La sentenza che dispone della riduzione produce effetto retroattivo anche nei confronti di coloro i quali abbiano acquistato diritti di godimento o di garanzia da chi è stato colpito dalla azione di riduzione.
L’azione di riduzione, semplificando, può colpire chi ha ricevuto dei beni in donazione (donatario), chi li ha ricevuti per testamento (erede), e ogni altro soggetto che acquista un diritto su quei beni.
Le disposizioni di legge, come già anticipato, hanno come fine ultimo quello di tutelare e garantire la famiglia e quindi gli eredi. Questo a discapito della certezza nella circolazione dei beni.
E veniamo quindi alla questione posta all’inizio dell’articolo.
Se acquisto un bene da chi lo ha ricevuto a sua volta per donazione, come una casa, sono sicuro di fare un buon acquisto e che posso stare sereno?
La risposta non può essere positiva.
Quando acquisto una casa da chi l’ha ricevuta in donazione devo ricordare che come acquirente (soggetto terzo) posso essere aggredito da chi ritiene di essere stato danneggiato nella successione che lo riguarda, e posso essere chiamato a restituire l’immobile.
Con questo rischio, inoltre, è quasi impossibile trovare un istituto di credito disponibile a finanziare con contratto di mutuo l’acquisto. La banca, come soggetto terzo che acquista un diritto di garanzia sull’immobile rischia, in caso di azione di riduzione vittoriosa, di vedersi “sfilare” il bene che funziona da garanzia per il prestito che ha erogato. Con queste premesse è facile capire il perché in questi casi la banca non si rende disponibile a finanziare l’acquisto.
Quali alternative ci sono per “blindare” un eventuale acquisto?
(….soprattutto per un acquisto importante
come quello di una casa)
L’alternativa più sicura, che elimina ogni rischio per l’acquirente di vedersi coinvolto in faccende che non lo riguardano, ma che attengono a questioni di eredità di chi gli vende il bene, è quella di “eliminare” la donazione.
Come detto all’inizio dell’articolo, la donazione è un contratto pressoché definitivo. Chi ha donato non può decidere da solo di riprendersi quanto ha dato come atto di liberalità. Allo stesso modo chi ha ricevuto la donazione non può decidere di restituire i beni senza il consenso del donante originario. Forse potrebbe farlo per mezzo di una sua donazione, ma non risolverebbe la questione di fondo.
C’è però una possibilità ammessa dalla legge per evitare possibili conseguenze negative.
Ci deve essere accordo tra donante e donatario. In questo caso si ricorre alla risoluzione consensuale del contratto di donazione. È un atto autonomo che pone fine, con effetto retroattivo, agli effetti della donazione.
Non è una donazione in senso contrario per riportare un bene al proprietario originario. È un accordo tra chi ha fatto la donazione “incriminata” e chi l’ha ricevuta, a mezzo del quale si cancellano tutti gli effetti e si ripristina la situazione precedente al contratto di donazione.
Immaginate di riavvolgere il nastro (citazione ormai desueta rispetto alle moderne tecnologie) e ripartire da un preciso punto del film.
Cancellata la donazione (meglio dire risolta) il bene potrà essere venduto serenamente da chi inizialmente lo aveva destinato in donazione.
Chi acquista una casa, non avrà più la spada di Damocle dell’azione di riduzione attivabile da qualche erede “deluso”, e potrà trovare un istituto di credito che, nel caso, sarà disposto a finanziare l’acquisto, piuttosto che la ristrutturazione.
La risoluzione della donazione è una strada percorribile in modo agevole, sempre con l’assistenza necessaria del notaio.
Sul piano pratico, operativo si possono comunque incontrare degli ostacoli. Uno fra tutti è quello che il donante non sia disposto a firmare la risoluzione della donazione. Potrebbe chiedersi, perché devo vedermi restituito quello che ho donato?
Un altro aspetto da tenere in considerazione è che risolvere una donazione potrebbe alterare alcuni equilibri tra eredi.
Vediamo un esempio che è quanto capitato in studio
( i nomi sono naturalmente di fantasia)
Luigi, vedovo da diverso tempo ha due figli Mario e Chiara. Luigi ha alcuni immobili di proprietà e alcuni risparmi accantonati presso una banca. Luigi, ad un certo punto ha ritenuto, d’accordo con i propri figli, di dividere con loro i suoi averi.
Dopo una serie di riflessioni con i propri figli ha deciso di donare a Mario e Chiara i suoi beni immobili, cercando di assecondare le loro preferenze, e allo stesso tempo di garantire a ciascuno lo stesso valore di quanto donato. Il valore degli immobili ricevuti da Mario e Chiara sono pari a 10 ciascuno.
Mario si trasferisce con la propria famiglia nella casa ricevuta, non prima di aver realizzato una importante ristrutturazione.
Dopo alcuni anni Mario, per esigenze famigliari, si deve trasferire lontano. Decide di vendere la casa in cui ha abitato e trova un acquirente: Matteo. Mario e Matteo concordano in 20 il prezzo di vendita.
Matteo però non si sente sereno nell’acquistare la casa che è pervenuta a Mario per donazionem, e chiede allo stesso di risolvere la donazione.
Matteo di preoccupa di garantire al massimo il suo acquisto. Dall’altro lato Luigi potrebbe non essere d’accordo nel cancellare gli effetti della donazione.
Se Luigi fosse disponibile a risolvere la donazione con Mario si vedrebbe restituito in bene che ha valore 20 contro i 10 di quando lo aveva donato. Ed inoltre, se Luigi decidesse di donare a Mario il ricavato della vendita (perché una volta risolta la donazione è Luigi che vende e non più Mario) gli darebbe un valore di 20 contro i 10 donati inizialmente all’altra figlia Chiara.
Nel periodo in cui Mario ha utilizzato l’immobile come prima abitazione ha, inoltre, ottenuto dei benefici fiscali. La cancellazione degli effetti della donazione non può prescindere da una corretta valutazione anche di questi aspetti.
Una soluzione a tutte queste questioni esiste. Si stratta di porre in essere un insieme di passaggi facendo attenzione in ogni fase alle conseguenze di natura civilistica e fiscale.
Se vuoi conoscere come è andata a finire la storia di Luigi e la sua famiglia, contattaci!
Ti racconteremo ogni dettaglio!
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