I nuovi obblighi fiscali a partire dal 2017!

In vista dell’inizio del nuovo anno, vi voglio informare sui nuovi obblighi fiscali!

A partire dal 2017, sarà obbligatorio fare la comunicazione delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche. La scadenza per gli invii dei suddetti adempimenti sarà la seguente:

SCADENZA ADEMPIMENTO
31 maggio 2017 Comunicazione liquidazioni I trimestre 2017
25 luglio 2017 Comunicazione fatture emesse e ricevute I semestre 2017
18 settembre 2017 Comunicazione liquidazione II trimestre 2017
30 novembre 2017 Comunicazione liquidazioni III trimestre  2017

Comunicazione fatture emesse e ricevute III trimestre 2017

28 febbraio 2018 Comunicazione liquidazioni IV trimestre  2017

Comunicazione fatture emesse e ricevute IV trimestre 2017

30 aprile 2018 Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2017

Pertanto i termini di presentazione del nuovo “Spesometro” saranno:

  • 25 luglio 2017 (per le operazioni del primo e secondo trimestre 2017);
  • 30 novembre 2017 (per le operazioni del terzo trimestre 2017);
  • 28 febbraio 2018 (per le operazioni del quarto trimestre 2017).

Mentre i termini per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche saranno:

  • 31 maggio 2017 (per le operazioni del primo trimestre 2017);
  • 18 settembre 2017 (per le operazioni del secondo trimestre 2017);
  • 30 novembre 2017 (per le operazioni del terzo trimestre 2017);
  • 28 febbraio 2018 (per le operazioni del quarto trimestre 2017).

Resta invariato il termine del 10 o  20 aprile 2017, per la presentazione dello “Spesometro annuale” – operazioni effettuate nel 2016.

Le sanzioni relative alle nuove comunicazioni sono le seguenti:

  • Nel caso di omessa o errata trasmissione del dati di ogni fattura, si applica la sanzione di due euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
  • Nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro.

Le suddette sanzioni possono essere ridotte alla metà, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni.

Sono esclusi dagli obblighi sopra citati, i soggetti passivi IVA non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale (es. i soggetti che si avvalgono dei regimi fiscali di vantaggio o i soggetti che effettuano solo operazioni esenti).

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