I nuovi obblighi fiscali a partire dal 2017!
In vista dell’inizio del nuovo anno, vi voglio informare sui nuovi obblighi fiscali!
A partire dal 2017, sarà obbligatorio fare la comunicazione delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche. La scadenza per gli invii dei suddetti adempimenti sarà la seguente:
SCADENZA | ADEMPIMENTO |
31 maggio 2017 | Comunicazione liquidazioni I trimestre 2017 |
25 luglio 2017 | Comunicazione fatture emesse e ricevute I semestre 2017 |
18 settembre 2017 | Comunicazione liquidazione II trimestre 2017 |
30 novembre 2017 | Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017
Comunicazione fatture emesse e ricevute III trimestre 2017 |
28 febbraio 2018 | Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017
Comunicazione fatture emesse e ricevute IV trimestre 2017 |
30 aprile 2018 | Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2017 |
Pertanto i termini di presentazione del nuovo “Spesometro” saranno:
- 25 luglio 2017 (per le operazioni del primo e secondo trimestre 2017);
- 30 novembre 2017 (per le operazioni del terzo trimestre 2017);
- 28 febbraio 2018 (per le operazioni del quarto trimestre 2017).
Mentre i termini per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche saranno:
- 31 maggio 2017 (per le operazioni del primo trimestre 2017);
- 18 settembre 2017 (per le operazioni del secondo trimestre 2017);
- 30 novembre 2017 (per le operazioni del terzo trimestre 2017);
- 28 febbraio 2018 (per le operazioni del quarto trimestre 2017).
Resta invariato il termine del 10 o 20 aprile 2017, per la presentazione dello “Spesometro annuale” – operazioni effettuate nel 2016.
Le sanzioni relative alle nuove comunicazioni sono le seguenti:
- Nel caso di omessa o errata trasmissione del dati di ogni fattura, si applica la sanzione di due euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- Nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro.
Le suddette sanzioni possono essere ridotte alla metà, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni.
Sono esclusi dagli obblighi sopra citati, i soggetti passivi IVA non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale (es. i soggetti che si avvalgono dei regimi fiscali di vantaggio o i soggetti che effettuano solo operazioni esenti).
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