Regime di cassa per le imprese minori 2017

Da quest’anno le imprese c.d. minori (comunemente dette anche in contabilità semplificata) sono interessate da una importante novità.

Dal 2017 il reddito imponibile è calcolato in base al principio di cassa e non più utilizzando il principio di competenza

Vediamo con ordine le varie definizioni, per capire quali siano i parametri per individuare le imprese minori e per comprendere il nuovo meccanismo di determinazione del reddito secondo le regole fiscali.

Quali sono le imprese minori?

Il fisco riconosce alle imprese minori una serie di semplificazioni contabili.
Si parla appunto di contabilità semplificata per le imprese minori (art.18 DPR 600/1973).

Appartengono a questa categoria le persone fisiche che esercitano attività commerciali (ditte individuali) e le società di persone come la società in nome collettivo (snc) e la società in accomandita semplice (sas).

L’elenco non è esaustivo: possono accedere a precise condizioni anche gli enti non commerciali e i trust.

Non basta però essere ditte individuali o società di persone, ma è necessario non superare precisi limiti di ricavi:

  1. Euro 400.000,00 per chi realizza servizi
  2. Euro 700.000,00 per chi svolte ogni altra attività

 

Il periodo di osservazione è l’anno precedente.

Per chi inizia l’attività è necessario stimare quali potranno essere i ricavi da realizzare.

 

Riepilogando quindi, i soggetti che abbiamo indicato sopra, che hanno conseguito ricavi non superiori alle soglie descritte, sono definiti secondo le regole fiscali soggetti minori e si possono avvalere delle regole di contabilità semplificata.

Ma che differenza c’è tra regime di cassa e quello di competenza?

Per capire quali sono le regole nuove che siamo chiamati ad applicare dal 2017, dobbiamo soffermarci sulla definizione del criterio di competenza che abbiamo sempre applicato fino al 2016.

Ma prima ancora, dobbiamo chiederci:

Qual è l’obiettivo che questi due criteri (cassa vs competenza) si pongono?

Il risultato finale da raggiungere è quello di calcolare il reddito fiscale.

Individuare cioè quel numero (base di calcolo) al quale saranno applicate le aliquote Irpef.

Il reddito fiscale è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi realizzati in un anno.

I criteri di cui stiamo discutendo ci permettono di capire se quei costi o quei ricavi possono concorrere al calcolo del reddito fiscale oppure no.

L’equazione semplice è: reddito (perdita) = ricavi – costi

Fino al 2016, dicevamo, per determinare il reddito delle imprese minori, utilizzavamo il criterio di competenza.

Non è agevole darne una definizione senza sfociare in preziosi tecnicismi ragioneristici/fiscali.

Possiamo dire che il criterio di competenza permette (meglio obbliga) a tener conto di un ricavo o di un costo nell’anno in cui questi sono maturati, indipendentemente che siano stati pagati o incassati.

Facciamo un esempio d’applicazione del criterio di competenza:

I canoni di locazione dovuti in forza di contratto per la disponibilità di un locale, secondo le regole della competenza, devono essere considerati come costo (sempre al fine di calcolare il reddito) a prescindere che siano stati pagati.

Se per l’esercizio di un negozio avessimo sottoscritto un contratto di locazione che prevede il pagamento di un canone mensile di 500,00Euro, osservando il criterio di competenza il costo annuo di locazione è di Euro 6.000,00 (€ 500,00 x 12).

È irrilevante che i pagamenti dei canoni siano avvenuti o meno.

Quando dovrò calcolare il reddito fiscale dovrò tener conto sempre e comunque di Euro 6.000,00 quale costo per la locazione.

E il criterio di cassa?

Definirlo è più semplice: già il nome lascia intendere quali sono le regole.

Per calcolare il reddito terremo in considerazione ricavi e costi che sono stati rispettivamente incassati e pagati nell’anno.

Facciamo un esempio d’applicazione del criterio di cassa:

Riprendendo l’esempio della locazione, se i canoni periodici fossero tutti regolarmente pagati, a fine anno il costo da considerare per il calcolo del reddito è sempre di Euro 6.000,00.

Se al contrario, non avessi pagato neanche una mensilità il mio costo per locazione annua è apri a zero.

Il pagamento e l’incasso ci permettono di individuare in modo preciso ed immediato quali sono gli elementi che dovrò considerare nei miei calcoli.

Una prima conseguenza del metodo di cassa è che non sarà più necessario conteggiare le rimanenze di magazzino a fine anno.

Chi era abituato in prossimità della chiusura del periodo ad inventariare le giacenze non vendute, dal 2017 non sarà più tenuto a farlo.

Almeno non come obbligo fiscale.

Leggendo le regole fiscali ci si accorge in realtà che il metodo di competenza è rimasto per alcune componenti di reddito tipiche quali, per esempio, plusvalenze o sopravvenienze.

Perché cambiare metodo di calcolo?

Con il criterio di cassa le imposte saranno calcolate su un importo (reddito) che si avvicina maggiormente al risultato effettivo della gestione.

Mentre, con il criterio di competenza si è più legati ad un dato teorico o potenziale.

Vediamo la differenza tra i due metodi, con un esempio:

Supponiamo di avere acquistato materiale per Euro 3.000,00 interamente impiegato per realizzare una vendita ad un cliente per Euro 5.000,00.

A fine anno ci risulta aver pagato tutti i nostri fornitori ma non abbiamo ancora incassato il corrispettivo dal nostro cliente. Ipotesi non infrequente.

Reddito di competenza:          5.000,00 – 3.000,00 = 2.000,00

Reddito di cassa:                    0,00 – 3.000,00 = -3.000,00

Nel mondo della competenza il reddito di Euro 2.000,00 è ancora teorico, in quanto non incassato il corrispettivo della vendita

Con il criterio di cassa il risultato del periodo è una perdita e non sono dovute imposte.

Cosa devo fare per utilizzare il nuovo regime di cassa?

Non è necessario fare nulla.

È un regime naturale.

Una volta verificati i parametri visti ad inizio articolo le regole sono automatiche.

Non esiste modo, tra l’altro, per continuare ad utilizzare le regole della competenza.

L’unica via di uscita al momento disponibile è quella di optare per il regime di contabilità ordinaria.

Cosa cambia nella gestione amministrativa di tutti i giorni con il regime di cassa?

La novità introdotta quest’anno porta inevitabilmente ad un aumento di lavoro.

Non è più sufficiente gestire i documenti contabili come eravamo abituati a fare fino all’anno scorso. Dobbiamo preoccuparci di monitorare e annotare gli incassi e i pagamenti. Non basta più emettere raccogliere, registrare e conservare le fatture o gli altri documenti di spesa.

È necessario associare ad ogni singolo documento la data in cui questo è incassato/pagato.

Da un punto di vista pratico dobbiamo munirci di una prima nota o di un registro (cartaceo o informatico) in cui annotare cronologicamente i movimenti finanziari delle diverse operazioni che poniamo in essere come soggetti iva.

Quali registri sono obbligato a tenere oggi che calcolo il reddito per cassa?

Per le imprese in contabilità semplificata rimane come per il passato l’obbligo di tenere i registri iva: acquisti, vendite, corrispettivi.

La novità del 2017 introduce due registri obbligatori: il registro degli incassi e quello dei pagamenti.

Qui dovremo annotare cronologicamente i pagamenti effettuati e gli incassi.

Prima si parlava di una prima nota cassa:

sono obbligato a tenerli assieme a quelli richiesti dal fisco?

Quella che chiamiamo prima nota è un documento interno all’azienda in forma libera che ci aiuta a ricordare periodicamente tutti i fatti di natura amministrativa:

  • È un supporto indispensabile per chi affida al proprio consulente la tenuta della contabilità.
  • È utile anche per chi cura in proprio la contabilità.I verificatori spesso chiedono al consulente, quali sono gli elementi utilizzati per annotare le date dei pagamenti, piuttosto che degli incassi nelle scritture contabili:
  • Per i movimenti che transitano su banca l’estratto conto o la contabile è il riferimento.
  • Per i movimenti avvenuti in contanti è necessario che ogni utente fornisca al proprio consulente il dettaglio delle transazioni.

Ho alternative all’obbligo di compilazione dei registri degli incassi e dei pagamenti?

La normativa prevede due alternative:

  1. Integrare i registri iva. A fine anno è possibile annotare sui registri iva, infatti, l’elenco dei documenti che non risultano incassati/pagati. Non sono quindi necessarie le annotazioni delle singole operazioni di pagamento/incasso. È sufficiente riepilogare a periodo chiuso quali sono i documenti che non hanno visto ancora una regolazione finanziaria (incasso/pagamento appunto).
  2. Optare per la sola tenuta dei registri iva. La semplificazione consiste nella presunzione che la data di annotazione dei documenti amministrativi coincida con la data di incasso o di pagamento. Tale soluzione va comunicata al fisco nella dichiarazione iva dell’anno successivo ed è vincolante per tre anni.

Qual è la soluzione migliore?

Non ritengo ci sia una ricetta che vada bene per tutti.

È evidente che la sola gestione dei registri iva, obbligatoria per almeno tre anni, è preferibile per la sua semplicità d’uso.

Un confronto con il proprio consulente aiuterà ad individuare la soluzione che meglio calza alla propria attività.

Desideri avere maggiori informazioni in merito al nuovo regime di cassa 2017?

Lascia un commento qui sotto, ti risponderemo il prima possibile.

In alternativa ti ricordiamo che puoi contattarci in ogni momento tramite il nostro modulo contatti del sito, concordando con noi un appuntamento conoscitivo senza impegno.

3 commenti
  1. Rosa
    Rosa dice:

    Faccio i complimenti per la chiarezza con la quale vi esprimete. Solo un dubbio mi resta e magari sarete così gentili da chiarirmi anche questo: se opto per la tenuta dei soli registri iva, posso ancora registrare il fitto di tutto l’anno 2017 nello stesso 2017 come da contratto pur non essendo stato pagato per intero? Si darebbe o si può dare per scontato il pagamento anche in questo caso specifico come le altre registrazioni?
    Grazie mille

    Rispondi
    • alberto de lucca
      alberto de lucca dice:

      Grazie per averci contattato.
      La domanda ci dà l’occasione per affrontare un argomento che, in alcune situazioni risulta poco chiaro.
      Immagino che il contratto di locazione sia sottoscritto con un soggetto privato, che, a fronte dell’incasso dei canoni, non rilascia fattura ma solamente una quietanza di pagamento avvenuto.
      La domanda potrebbe quindi riguardare in senso più generale, tutti quei componenti di reddito fiscalmente rilevanti, che però non trovano in una fattura il loro supporto documentale.
      Come riportato nell’articolo del nostro blog, l’art. 1 co. 17 – 23 della L. 11.12.2016 n. 232 (c.d. “legge di bilancio 2017”) ha riformato completamente la disciplina fiscale e contabile delle c.d. “imprese minori”,
      La novità consiste nell’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito in favore dell’adozione del principio di cassa, in forza del quale, le componenti rilevanti concorrono alla formazione del reddito nel momento del loro incasso (se positivi) o pagamento (se negativi).
      Non si tratta di un regime di cassa puro in quanto si dovrà tener comunque conto di taluni componenti positivi (autoconsumo personale / familiare dell’imprenditore ex art. 57, TUIR redditi patrimonio ex art. 90, comma 1, TUIR plusvalenze ex art. 86, TUIR sopravvenienze attive ex art. 88, TUIR) e componenti negativi (minusvalenze / sopravvenienze passive ex art. 101, TUIR quote di amm.to beni materiali (artt. 64, comma 2 e 102, TUIR) / beni immateriali (art. 103, TUIR) canoni / maxi-canone di leasing ex art. 102, TUIR spese prestazioni di lavoro ex art. 95, TUIR oneri di utilità sociale ex art. 100, TUIR), secondo il “vecchio” criterio di competenza.
      Il comma 5 dell’art. 18 DPR 600/72, riconosce al contribuente la possibilità di tenere i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017.
      Sulla scorta di queste considerazioni verrebbe naturale concludere che la presunzione della registrazione (presunzione legale), permetta di dare rilevanza a taluni costi senza tenerne in considerazione l’effettivo pagamento.
      In questa direzione può essere letto lo spirito della norma e la vera semplificazione prevista all’articolo 18 comma 5 del DPR 600/72.
      L’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018, ha richiamato alcune indicazioni, (tra l’altro non facilmente rinvenibili) già manifestate nella circolare 11/E/2017, dedicata a questo argomento.
      L’Agenzia afferma che, per i contribuenti in contabilità semplificata, che optano per la tenuta dei soli registri Iva, i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa, ma non sono considerati né cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini Iva (come appunto il canone di locazione addebitato da soggetto privo di partita Iva), devono essere registrati entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento.
      Una parte della dottrina legge in questo intervento dell’amministrazione finanziaria come in queste situazioni la regola non è “registrato = pagato” (come accade per i costi comprovati da fattura), ma la partecipazione al reddito imponibile segue il movimento finanziario. Il canone di locazione, quindi, non sarà deducibile fino a quando non sarà pagato effettivamente al locatore.
      In questo senso troviamo commenti da parte della stampa specializzata.
      La regola non vale per i componenti positivi e negativi che continuano a partecipare al reddito secondo il criterio di competenza come sopra richiamato (ammortamenti ecc.…).
      Spero di aver risposto al suo quesito. Non esiti a contattarci per ulteriori approfonidmenti.

      Riporto per completezza la risposta che ha fornito l’agenzia entrate

      33 Operazioni fuori campo

      D. Per le imprese minori che optano per il criterio di registrazione Iva, le operazioni fuori campo Iva devono essere registrate entro 60 giorni dalla data del pagamento oppure dal ricevimento del documento (circolare 11/E/2017, par. 6.3 e 6.5)?
      R. La circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, al paragrafo 6.5, nel descrive i criteri di applicazione dell'”opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti”, di cui all’articolo 18, comma 5, del Dpr n. 600 del 1973, chiarisce espressamente che «resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, con le modalità sopra descritte».
      In particolare, ci si riferisce alle indicazioni contenute nel precedente paragrafo 6.3 cui si rinvia ove è chiarito che “Relativamente, invece, alle altre operazioni:
      – i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa (v. par. 3.1.), ma non sono considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva (articoli 2 e 3 del Dpr n. 633 del 1972), [ovvero le cd operazioni “fuori campo Iva”] devono essere registrate entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento [secondo il principio stabilito dal citato articolo 9 del Dl n. 69 del 1989, nonché dall’articolo 1 del Dm n. 154 del 1989];
      – i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa (ad esempio gli ammortamenti, le spese per il personale dipendente v. par. 3.2.), devono essere annotati nei registri Iva entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in coerenza con quanto stabilito dal comma 2 con riferimento alle registrazioni negli appositi registri cronologici istituiti ai fini delle imposte sul reddito».

      Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.

      Cordiali Saluti

      Rispondi

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