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Bonus acqua potabile

Al fine di ridurre il consumo di bottiglie di plastica, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute per acquisto ed installazione di sistemi finalizzati al miglioramento delle acque per il consumo umano.

 

  • Sei un privato? Puoi avere un beneficio massimo di € 500,00 che andrai a recuperare nella tua dichiarazione dei redditi, per ciascun immobile;
  • Sei un’impresa, un professionista o un ente? Puoi beneficiare di un importo massimo di € 2.500,00 per ogni immobile destinato alla tua attività ed andrai a compensare la somma in F24.

 

Vediamo assieme quali sono i requisiti necessari:

  • Devi sostenere la spesa entro il 31/12/2022;
  • Qualsiasi soggetto tu sia, nella fattura o nel documento commerciale, deve essere riportato il tuo codice fiscale;
  • Devi effettuare il pagamento con metodi tracciati;
  • Devi presentare apposita comunicazione all’Enea.

 

Per poter beneficiare dell’agevolazione va presentata apposita istanza all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Come di consueto, siamo a tua disposizione per occuparci della parte burocratica!

 

Decreto Ristori – Nuovo contributo a fondo perduto

L’art. 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (decreto “Ristori”), pubblicato sull’edizione straordinaria della G.U. n. 269 del 28 ottobre, definisce la disciplina del nuovo contributo a fondo perduto destinato “agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”.

 

Riassumiamo molto brevemente, le caratteristiche di questa nuova agevolazione:

  1. I beneficiari sono definiti in base a codici ATECO specificatamente indicati (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi), riportiamo la lista completa in calce;
  2. Il contributo è riconosciuto alle aziende che avevano la partita IVA attiva, alla data del 25 ottobre 2020;
  3. I ricavi aziendali devono aver subito un calo, per cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 a quello di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019;
  4. Le aziende che hanno già ricevuto il precedente contributo a fondo perduto (art.25 del DL 34/2020) e non lo hanno restituito, riceveranno il nuovo contributo automaticamente dall’Agenzia delle Entrate, mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale, sul quale era stato erogata la precedente agevolazione;
  5. Per le aziende che hanno già ricevuto il precedente contributo, il nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del contributo già erogato (100%, 150%, 200% o 400% di quell’importo), in base al proprio codice ATECO;
  6. Le aziende che non avevano ricevuto il precedente contributo a fondo perduto (art.25 del DL 34/2020), devono invece presentare un’apposita istanza;
  7. Per le aziende che non avevano beneficiato del precedente contributo, l’ammontare della nuova agevolazione è determinata come quota del valore, calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti per il precedente contributo.

Esempio

Un ristoratore che aveva ricevuto 2.000€ per il precedente contributo a fondo perduto, ora in via automatica e senza la presentazione di alcuna pratica aggiuntiva, riceverà un nuovo contributo a fondo perduto pari a 4.000€ in quanto, il suo codice ATECO prevede l’aliquota del 200%.

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento

…e vi alleghiamo la tabella “Codice ATECO – Percentuale del contributo”.

 

 

CODICE ATECO DESCRIZIONE %
493210 Trasporto con taxi 100,00%
493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
551000 Alberghi 150,00%
552010 Villaggi turistici 150,00%
552020 Ostelli della gioventù 150,00%
552030 Rifugi di montagna 150,00%
552040 Colonie marine e montane 150,00%
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 Ristorazione ambulante 200,00%
561050 Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 Attivita’ di proiezione cinematografica 200,00%
749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209  Altra formazione culturale 200,00%
900101 Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 Altre creazioni artistiche e |letterarie 200,00%
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 Gestione di stadi 200,00%
931120 Gestione di piscine 200,00%
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 Attivita’ di club sportivi 200,00%
931300 Gestione di palestre 200,00%
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 Altre attività sportive nca 200,00%
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 Stabilimenti termali 200,00%
960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

Le sanzioni per la trasmissione tardiva delle fatture elettroniche

 

Oramai è trascorso più di un anno dall’obbligo, quasi generalizzato, dell’emissione delle fatture elettroniche.

Dunque, oggi parleremo delle sanzioni dovute a chi trasmette tardivamente le fatture elettroniche e dei metodi per ravvedersi.

Come ben sappiamo, le fatture devono essere trasmesse telematicamente allo SDI (Sistema di Interscambio) entro il dodicesimo giorno dalla loro emissione.

 

Esempio:

  1. Sono un professionista? Se il giorno 10 febbraio incasso il mio preavviso, entro il 22 febbraio devo trasmettere allo SDI la parcella.
  2. Sono un commerciante? Se il giorno 31 gennaio predispongo la fattura, riepilogante tutti i D.D.T. di vendita del mese, entro il 12 febbraio la devo trasmettere allo SDI.

 

Assodato quanto sopra, possiamo ora riassumere gli errori più comuni relativi alla tardiva trasmissione in due casistiche:

  1. Tardiva trasmissione, senza variazione del versamento dell’IVA. Per esempio: sono un soggetto che liquida l’IVA trimestralmente e trasmetto la fattura del 31/01/2020 in data 29/02/2020. In questo caso, il mio errore non comporterà un tardivo versamento dell’IVA e dunque, sarò soggetto ad una sanzione da 250 euro a 2.000 euro. Posso ravvedere al mio errore, versando entro 90 giorni dalla sua esecuzione, la somma di 27,78€ per ogni fattura trasmessa tardivamente.
  2. Tardiva trasmissione, con variazione del versamento dell’IVA. Per esempio: sono un soggetto che liquida l’IVA mensilmente e trasmetto la fattura del 31/01/2020 in data 29/02/2020. In questo caso, il mio errore comporterà un tardivo versamento dell’IVA e dunque, sarò soggetto ad una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro. Posso ravvedere al mio errore, versando entro 90 giorni dalla sua esecuzione, la somma di 55,56€ per ogni fattura trasmessa tardivamente.

 

Se per caso me ne accordo successivamente ai 90 giorni?

Posso comunque ravvedermi, versando maggiori importi di sanzione, sempre che l’Agenzia delle Entrate non abbia già segnalato l’errore.

 

Hai trasmesso tardivamente delle fatture e vuoi rimediare all’errore commesso?

Contattaci! Ti prepareremo il modello F24 per la gestione del ravvedimento operoso!

Cos’è la trasmissione telematica dei corrispettivi

Cari commercianti, i vostri vecchi e amati registratori di cassa stanno per andare in pensione…

Da quest’anno si parte con la trasmissione telematica dei corrispettivi!

Dal 1° luglio 2019 per le aziende con un volume d’affari annuo superiore ai 400.000€ e dal 1°gennaio 2020 per tutti gli altri commercianti al minuto, scatterà l’obbligo di trasmettere telematicamente i corrispettivi. Continua a leggere

Come ricevere le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate nella tua PEC

L’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di notificare gli avvisi di accertamento mediante la posta elettronica certificata, agli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi oppure, ai singoli soggetti che manifestano tale volontà.

Per questi ultimi è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni, mediante il quale comunicare il proprio indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate. Continua a leggere

La trasmissione telematica delle spese sanitarie

Entro il 31 gennaio 2017 deve essere ultimata la trasmissione telematica delle spese sanitarie, relative all’anno 2016.

Quali sono i soggetti interessati?

Coloro che devono effettuare la comunicazione sono:

  • Gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
  • Le farmacie
  • Le parafarmacie
  • Le aziende sanitarie locali
  • Le aziende ospedaliere
  • Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • I presidi di specialistica ambulatoriale
  • Le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
  • Le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN
  • Gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi
  • Gli iscritti agli Albi professionali degli infermieri
  • Gli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche
  • Gli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica
  • Gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute

Quali informazioni devo comunicare?

Le informazioni da comunicare sono:

  • Il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso
  • La data del documento fiscale che attesta la spesa
  • La tipologia della spesa
  • L’importo della spesa o del rimborso
  • La data del rimborso

Come devo comunicare queste informazioni?

Le informazioni devono essere comunicate telematicamente dal sito “Sistema Tessera Sanitaria”, per mezzo delle proprie credenziali personali.

A quale fine vengono utilizzate queste informazioni?

Tutti i dai comunicati al “Sistema Tessera Sanitaria”, verranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione delle Dichiarazioni dei redditi precompilate.

I miei clienti si possono opporre a questa comunicazione?

Si, i clienti si possono opporre.

In caso d’emissione dello “scontrino parlante” è sufficiente il che il cliente non consegni la propria tessera sanitaria, al fine di non far riportare sul documento il codice fiscale.

In caso d’emissione della fattura, basterà che il paziente presenti una richiesta firmata al professionista, che quest’ultimo avrà l’obbligo di conservare.

Se non effettuo queste comunicazioni, sono sanzionabile?

Si, la sanzione applicata varia di caso in caso, fino ad un massimo di 50.000,00 euro.

Desideri avere maggiori informazioni in merito alla trasmissione telematica delle spese sanitarie?
Devi effettuare le comunicazioni ma non sai come fare?

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