In cosa consiste il super ammortamento?
La Legge di stabilità 2016 (L 208/2015), al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, ha previsto un incremento del valore fiscale del bene.
L’acquisto può essere in proprietà o in leasing e l’investimento deve riguardare:
- beni strumentali: esclusi pertanto beni merce e materiali di consumo;
- beni nuovi: è il caso di acquisto dal produttore, o da soggetto diverso purché non utilizzato da parte del cedente o da altri.
Vi sono inoltre delle esclusioni specifiche tra le quali ricordiamo le più importanti:
- beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
L’agevolazione equivale ad una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili.
Vediamo insieme un esempio pratico:
- acquisto attrezzatura nuova per 1.000,00 – aliquota di ammortamento 20%
Quote di costo ripartite |
Senza super ammortamento |
Con super ammortamento |
1° anno |
200,00 |
280,00 |
2° anno |
200,00 |
280,00 |
3° anno |
200,00 |
280,00 |
4° anno |
200,00 |
280,00 |
5° anno |
200,00 |
280,00 |
Totale |
1.000,00 |
1.400,00 |
N.B. per semplificazione non è stato considerato che nel primo anno bisogna tenere conto della riduzione del 50%
L’opportunità fiscale consente la deduzione di maggiori costi anche se non effettivamente sostenuti.
Per gli investimenti in veicoli nuovi, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l’aumento nella medesima misura dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria: il costo fiscalmente riconosciuto di un’autovettura passa da 18.075,99 € a 25.306,39 €).
Osserviamo che la maggiorazione del 40% non influenza:
- il calcolo di eventuali minus/plusvalenze: che saranno pertanto calcolate come se l’agevolazione non fosse esistita;
- il limite di deducibilità delle spese di manutenzione (plafond del 5%);
- il calcolo della sopravvenienza attiva derivante dalla cessione dell’eventuale contratto di leasing.
Attenzione agli acconti del 30 novembre 2016
La legge di riferimento prevede che il calcolo dell’acconto dovuto per il 2016 (il pagamento della seconda rata scade il prossimo 30 novembre) deve essere fatto prendendo come base di calcolo l’imposta pagata nel 2015 “ricalcolata” senza tener conto del c.d. super ammortamento.
Mentre chi adotta il metodo previsionale, potrà tener conto dell’agevolazione.
La possibile proroga dell’agevolazione
Secondo le previsioni della Legge di stabilità 2016 gli acquisti devono essere effettuati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016.
Le novità di carattere fiscale che sono contenute nel disegno della legge di stabilità 2017 prevedono
- la possibilità di fruire del super ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi acquistati entro il 31 dicembre 2017 (oppure fino al 30 giugno 2018 purché entro il 31 dicembre 2017 l’ordine sia accettato dal venditore e risulti pagato un acconto pari ad almeno al 20% del prezzo). La proroga rimane esclusa per i mezzi di trasporto utilizzati ad uso promiscuo (come la vettura usata sia per l’attività aziendale che per motivi personali);
- L’introduzione di una nuova agevolazione chiamata “iper ammortamento” rivolta ai beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale. Si tratta di beni ad elevata tecnologia, interconnessi e collegati ad internet. In questo caso la maggiorazione è riconosciuta nella misura “rafforzata” del 150% del costo di acquisizione.
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