Secondo l’articolo 21 del DPR 633/72 il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio DEVE emettere fattura.
Cosa devi fare nel caso non la ricevessi?
Non di rado succede che, anche dopo numerosi solleciti, non si riceva la fattura dal proprio fornitore. In questo caso, se la fattura non viene pervenuta entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, l’acquirente del bene o il committente del servizio, deve entro il trentesimo giorno successivo:
- Emettere autofattura in duplice copia;
- Nel caso si tratti di operazione imponibile, procedere con il versamento dell’imposta con modello F24, codice tributo 9399;
- Presentare all’ufficio dell’Agenzia Entrate l’autofattura completa di copia del versamento.
In seguito l’ufficio vi rilascerà un’attestazione e questo documento andrà registrato nel registro acquisti, in modo da poter detrarre l’imposta.
La sanzione amministrativa è pari al 100% dell’imposta evasa, con un minimo di 258 euro se non dovessi rispettare la procedura sopra indicata.
Si specifica che per “momento di effettuazione dell’operazione” si intende:
- Al momento della consegna o spedizione del bene mobile;
- Al momento del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi;
- Al momento della stipula dell’atto, se l’oggetto dell’operazione è il trasferimento di un bene immobile.
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